Gio 25 Apr 2024
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Guccione, chiarezza sui debiti di Occhiuto

Debiti di Occhiuto, il 

“Mi auguro che alla luce della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che di fatto conferma sostanzialmente quanto già aveva stabilito il Tribunale di Cosenza, il sindaco Mario Occhiuto faccia chiarezza”, così Carlo Guccione, consigliere del PD

“La città ha bisogno di conoscere la verità, è un diritto di tutti i cittadini essere informati. Perché i cosentini devono farsi carico dei debiti privati del sindaco? Ci sono questioni che non possono più essere nascoste”, si legge in una nota.

“Già tempo fa, anche attraverso un’interrogazione indirizzata al sindaco, avevamo chiesto come mai il Comune di Cosenza non si fosse costituito in giudizio e perché non fosse stata resa la dichiarazione di terzo, visto che l’omessa dichiarazione obbliga in solido il Comune e quindi i cittadini a pagare per i debiti di Occhiuto.

Non ci interessa dire “noi l’avevamo detto” ma quello che mi auguro è che ora il sindaco abbia almeno la cortesia istituzionale di informare lunedì il consiglio comunale per le sue determinazioni.

In merito alla sentenza n. 53/2018 pubblicata il 9 gennaio 2018 dove il Tribunale di Cosenza dichiara «che Mario Occhiuto è creditore del Comune di Cosenza della somma di € 78.713,00 per ogni anno in cui il debitore esecutato ha rivestito la carica di sindaco, a decorrere dalla data di notifica del pignoramento» avevo presentato, nel marzo del 2018, un’interrogazione a risposta scritta al sindaco della città di Cosenza”.

Ecco quanto veniva riportato nell’interrogazione:

«Per quattro anni infatti le comunicazioni di Equitalia non sono state prese in considerazione dall’amministrazione comunale, nonostante l’accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. nella sentenza promossa da Equitalia Sud spa contro Mario Occhiuto (contumace) ed il Comune di Cosenza (contumace). Per quale motivo il Comune di Cosenza non solo non ha comunicato, come previsto dalla legge, la dichiarazione di terzo al creditore procedente, quanto non si è costituito nel relativo giudizio di accertamento. A seguito della legge n. 228/2012, nel novellato art. 548 c.p.c., l’inerzia del terzo – è scritto nell’interrogazione – assume una responsabilità grave, in quanto la mancata dichiarazione diventa infatti riconoscimento della debenza delle somme dovute all’esecutato o della sussistenza dei beni”.