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Coronavirus: è legittimo costringerci a rimanere chiusi in casa?

A cura dell’Avv. Luigi Salvatore Falco

La Costituzione enuncia una serie di diritti inalienabili dell’individuo che, alle volte, tra loro confliggono in particolari situazioni.

La nostra carta costituzionale riconosce –a tutti- il diritto alla vita (e alla salute) così come anche il diritto alla libera di circolazione, all’associazionismo e alla riunione.

I diritti in commento, in talune residuali circostanze, possono –ahimè- confliggere tra loro. Ciò posto, può capitare che alcune norme possano decretare la preminenza di un diritto a scapito di un altro: l’esempio lampante è quello dei “celebri” DPCM del Presidente Conte che ci impongono in questi giorni l’imperativo di “restare chiusi in casa”!

La dottrina e la giurisprudenza, in queste complesse situazioni, hanno delineato una “gerarchia” tra i diritti fondamentali attraverso la tecnica del “bilanciamento dei principi e dei diritti”.

Bilanciamento dei diritti significa comprimere un diritto in favore di un altro ritenuto preminente in una specifica situazione.

Ad esempio, il Governo ha deciso di limitare il diritto alla libera circolazione in favore di un altro diritto inalienabileil diritto alla vita intimamente collegato al diritto alla salute.

Naturalmente, tale limitazione non può (e non deve!) avere effetti permanenti costituendo un’eccezione rispetto alla normalità delle cose.

Le misure restrittive, infatti, hanno portata temporale limitata avendo l’esecutivo -sentito il comitato scientifico e l’organizzazione mondiale della sanità- ritenuto di attribuire maggior preminenza alla salute rispetto al diritto (seppur costituzionalmente riconosciuto) di ogni individuo di circolare liberamente sul territorio nazionale.

E se il Governo avesse “esagerato” nell’emettere queste dure restrizioni?

Molte sono state le dichiarazioni -in parte confliggenti- tra diversi eminenti giuristi e costituzionalisti. In particolare, molti giornali hanno riportato le dichiarazioni di Sabino Cassese il quale, vigorosamente contro la condotta dal Governo, ha dichiarato che la “Corte Costituzionale, con un’abbondante giurisprudenza, ha definito i modi di esercizio del potere di ordinanza «contingibile e urgente», cioè per eventi non prevedibili e che richiedono interventi immediati. Le definizioni della Corte sono state rispettate a metà. Il primo decreto legge era fuori legge” mentre, invece,  Gustavo Zagrebelsky giustifica la difesa del diritto alla salute che prevale su libertà quali quella di circolare e spostarsi liberamente, ma sorvola sugli strumenti adottati da Conte.

In questi casi, sarebbe onere degli organi istituzionalmente preposti, nella specie la Corte Costituzionale, intervenire al fine di eliminare tali misure. Rimanendo la Corte delle leggi inerte, possiamo (solo) supporre che le misure sin ora adottate siano rispondenti ai principi cardine della Costituzione e, per l’effetto, del tutto legittime.

In conclusione, le misure adottate dal Governo (più precisamente i Decreti del Presidente del Consiglio) seppur –apparentemente- lesive di diritti fondamentali vanno e devono essere rispettate salvo non decorrano i termini della loro validità ovvero nel caso in cui la Corte Costituzionale non ne dichiari l’illegittimità costituzionale.