Da Nord a Sud, in tutta la Penisola, sono molteplici i casi di operatori sanitari che si sono visti respingere da Tar e giudici del lavoro i propri ricorsi dopo essere stati sospesi per non essersi vaccinati contro il Coronavirus.
In uno dei casi estivi, meno di un mese fa, il Tar di Lecce aveva respinto la richiesta di un medico brindisino che aveva fatto causa contro la sua sospensione, perché non vaccinata. Nella sentenza, il giudice del aveva spiegato come azienda sanitaria e Ordine avessero agito secondo la Legge. Con la stessa motivazione, in tutta Italia, molti altri giudici hanno bocciato i ricorsi presentati di infermieri medici e Oss che si sono opposti all’obbligo vaccinale.
In Lombardia oltre 500 operatori sanitari hanno fatto ricorso al Tar di Milano e a quello di Brescia contro l’obbligo vaccinale. Entro la fine dell’estate dovrebbe arrivare il pronunciamento, anche se il Tar di Brescia ha già sollevato il dubbio circa l’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo Le sentenze dei Tar e tribunali del lavoro hanno confermato in più occasioni che l’obbligo è legittimo. Per tali motivi non sembrano esserci possibilità di vittoria per le tante altre cause presentate dagli operatori sanitari non vaccinati che vorrebbero restare in servizio.
L’obbligo vaccinale
L’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari è stato introdotto con il decreto Covid di aprile, che ha previsto come sanzione lo spostamento a mansioni alternative o la sospensione dal lavoro senza retribuzione. I provvedimenti decadono nel momento in cui l’operatore effettua la vaccinazione. Il decreto scade il 31 dicembre 2021. Il decreto stabiliva – come riporta Il Post – che entro il 6 aprile Rsa, ospedali e studi medici avrebbero dovuto mandare alle Regioni gli elenchi di tutti gli operatori sanitari ed entro il 16 aprile le Regioni avrebbero dovuto verificare chi tra le persone negli elenchi non si fosse vaccinato.
Le aziende sanitarie avrebbero dovuto, quindi, contattare i non vaccinati e chiedere loro la motivazione della mancata vaccinazione, o di fornire i documenti che confermassero la somministrazione delle dosi o l’appuntamento per vaccinarsi. Nella prima fase di accertamento di mancata vaccinazione, il decreto prevedeva che gli operatori avrebbero dovuto essere esentati da lavori che prevedevano contatti interpersonali o comportavano il rischio di diffusione del contagio. Dove non era possibile assegnare gli operatori non vaccinati a mansioni non a rischio, era prevista la sospensione della retribuzione fino al 31 dicembre 2021.
Nella realtà le cose non sono andate sempre nei tempi previsti dal decreto, e molte Regioni sono ancora nella fase delle verifiche e dell’invio dei primi avvisi. Nelle sentenze con cui i tribunali del lavoro hanno respinto i ricorsi degli operatori sanitari non vaccinati si fa spesso riferimento all’articolo 2087 del codice civile, che obbliga il datore di lavoro a mettere in sicurezza i suoi dipendenti.