È incostituzionale il divieto per la madre intenzionale – cioè la madre non biologica – di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia a seguito di procreazione medicalmente assistita (Pma) effettuata all’estero.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 68/2025, depositata oggi, accogliendo le questioni sollevate dal Tribunale di Lucca.
In pratica, la Consulta ha riconosciuto il diritto al doppio riconoscimento per i figli nati da coppie lesbiche, quando vi sia stato consenso preventivo da parte della madre intenzionale alla procedura effettuata all’estero secondo le norme del Paese in cui è stata praticata.
Tutela del minore e parità genitoriale
La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 8 della legge 40/2004 nella parte in cui esclude il riconoscimento della madre intenzionale. Un’esclusione che viola: l’articolo 2 della Costituzione, per la lesione dell’identità personale del minore; l’articolo 3, per l’irragionevolezza della disciplina; l’articolo 30, per la compromissione dei diritti del figlio a una genitorialità piena da parte di entrambe le madri.
“Il mancato riconoscimento fin dalla nascita lede il diritto del minore a uno stato giuridico certo e stabile“, scrive la Consulta, ribadendo che la responsabilità genitoriale condivisa nasce nel momento stesso in cui la coppia sceglie di accedere alla Pma.
La seconda sentenza: resta il divieto per le donne single
Con una seconda decisione (sentenza n. 69/2025), la Corte ha invece confermato che non è incostituzionale il divieto di accesso alla Pma per le donne single, previsto dall’articolo 5 della legge 40/2004. La norma, secondo i giudici, non è manifestamente irragionevole, essendo giustificata dal principio di precauzione e dalla tutela del futuro nato.
Secondo la Consulta, il legislatore ha ritenuto di non avallare progetti genitoriali che escludano la figura paterna, almeno in linea di principio. Tuttavia, la stessa Corte apre alla possibilità che in futuro il Parlamento possa estendere l’accesso alla Pma anche ai nuclei monoparentali, nel rispetto degli equilibri costituzionali e del superiore interesse del minore.



