di Giuseppe Perri
Il turismo enogastronomico è oggi uno dei segmenti più vivaci e remunerativi del panorama turistico italiano. Al centro di questa filiera virtuosa operano i Consorzi di Tutela delle Indicazioni Geografiche — DOP, IGP, STG, DOC, DOCG — che esercitano funzioni di vigilanza, promozione e valorizzazione che nessun altro soggetto può legittimamente svolgere. Il Regolamento (UE) 2024/1143, in vigore dal 13 maggio 2024, ha ridisegnato in profondità questa architettura, attribuendo ai Consorzi competenze inedite — tra cui la promozione e gestione del cosiddetto “Turismo DOP” — e proiettandoli verso le sfide della sostenibilità e della tutela digitale.
FOCUS NORMATIVO
Regolamento (UE) 2024/1143 — Approvato l’11 aprile 2024, in vigore dal 13 maggio 2024. Abroga e sostituisce il Reg. UE 1151/2012 (prodotti agricoli e alimentari), armonizzandolo con la disciplina dei vini (Reg. 1308/2013) e delle bevande spiritose (Reg. 2019/787). Introduce un Testo Unico europeo per tutte le IG, rafforza il ruolo dei gruppi di produttori, estende la tutela al dominio digitale e codifica la dimensione della sostenibilità all’interno dei disciplinari.
Il Turismo del Gusto: un Fenomeno Strutturale
Negli ultimi decenni, il rapporto tra turismo e cibo ha subito una trasformazione profonda. Da semplice componente accessoria dell’esperienza di viaggio, l’enogastronomia è diventata motivazione primaria di spostamento per milioni di persone. Il turista contemporaneo cerca autenticità, radici, contatto diretto con chi produce.
Cantine, frantoi, caseifici, laboratori artigianali di salumi e conserve sono diventati poli attrattivi che generano flussi economici rilevanti, occupazione locale, destagionalizzazione dei flussi e presidio dei territori marginali. L’Italia, con il suo patrimonio di prodotti a Indicazione Geografica, si trova in una posizione di vantaggio competitivo unica: oltre 890 prodotti DOP, IGP e STG riconosciuti dall’Unione Europea, cui si aggiungono più di 500 denominazioni vitivinicole DOC e DOCG.
Questo patrimonio non è un dato naturale, né si conserva da solo. Richiede presidio, governance, promozione coerente. Ed è qui che entrano in scena i Consorzi di Tutela, il cui ruolo è stato ulteriormente rafforzato e definito dal Reg. (UE) 2024/1143.
Il Reg. (UE) 2024/1143: Un Testo Unico per le IG Europee
Il Regolamento (UE) 2024/1143 rappresenta la più importante riforma del sistema europeo delle Indicazioni Geografiche degli ultimi trent’anni. Per la prima volta, vini, bevande spiritose e prodotti agricolo-alimentari sono disciplinati in un’unica fonte normativa, eliminando le disomogeneità procedurali e sostanziali che da tempo ne complicavano la gestione.
Tra le principali innovazioni introdotte dal Regolamento si trova la novità assoluta — la possibilità di promuovere e gestire attività di turismo enogastronomico (c.d. “Turismo DOP”).
Il “Turismo DOP”: Dalla Norma alla Strategia
Il riconoscimento esplicito del “Turismo DOP” nel Reg. 2024/1143 non è una mera dichiarazione di principio. Ha implicazioni operative concrete per i Consorzi, per gli operatori turistici e per le politiche territoriali.
Sul piano dei Consorzi, la norma legittima l’allocazione di risorse e l’esercizio di funzioni direttamente connesse all’accoglienza, alla progettazione di percorsi tematici, alla formazione di guide e ambassador della denominazione, alla certificazione di esperienze coerenti con i valori dell’IG. Questa legittimazione riduce il rischio di contestazioni da parte di produttori non aderenti — che in passato hanno talvolta eccepito l’esorbitanza di attività promozionale rispetto al mandato istituzionale del Consorzio.
Sul piano degli operatori turistici, la codificazione del Turismo DOP chiarisce che il soggetto legittimato a definire gli standard esperienziali della denominazione è il Consorzio: chi vuole offrire pacchetti turistici che si qualifichino come “esperienze ufficiali” di una DOP o IGP deve necessariamente operare in accordo con il Consorzio stesso.
Sul piano della sostenibilità, infine, la possibilità di integrare nel disciplinare impegni di sostenibilità — ambientale, sociale ed economica — apre scenari nuovi per il turismo enogastronomico: i visitatori potranno sempre più scegliere denominazioni sulla base di criteri di responsabilità, premiando le filiere più virtuose. I Consorzi che sapranno costruire e comunicare efficacemente il proprio profilo di sostenibilità acquisiranno un vantaggio competitivo crescente.
·DOMANDE E RISPOSTE ·
D — Il Reg. 2024/1143 modifica il quadro dei rapporti tra operatori turistici e Consorzi nell’uso del nome della denominazione?
R — Sì, e in modo significativo. Il Regolamento consolida e amplia la tutela delle IG contro ogni uso commerciale che possa sfruttarne la reputazione senza autorizzazione — anche per prodotti e servizi diversi da quelli protetti, come i servizi turistici. Ma la novità più rilevante è strutturale: con la codificazione del “Turismo DOP” come funzione istituzionale del Consorzio, viene tracciata una linea di demarcazione più netta tra le esperienze ufficiali della denominazione — progettate, certificate o quanto meno avallate dal Consorzio — e le offerte turistiche che si limitano a evocare genericamente il territorio.
Un operatore turistico che presenti un proprio pacchetto come “tour ufficiale” o “esperienza certificata” di una DOP senza accordo con il Consorzio si espone concretamente al rischio di contestazione per evocazione indebita — un rischio che il Reg. 2024/1143 ha reso più concreto, rafforzando i poteri di azione legale del gruppo di produttori e includendo esplicitamente la tutela contro pratiche di commercializzazione che “pregiudichino o rischino di pregiudicare la reputazione o il valore dell’indicazione geografica”.
La strada maestra resta la collaborazione strutturata con il Consorzio: accordi di co-promozione, utilizzo autorizzato del logo consortile, inserimento nei percorsi ufficiali delle aziende aderenti. Il Consorzio, dal canto suo, ha tutto l’interesse a coinvolgere gli operatori qualificati: amplificano la visibilità della denominazione e generano valore per l’intera filiera. Il Reg. 2024/1143 trasforma questa collaborazione da prassi virtuosa a cornice normativa di riferimento.
D — Come interagiscono le nuove norme sulla sostenibilità con la strategia turistica dei Consorzi?
R — Il Reg. 2024/1143 introduce una dimensione di sostenibilità che era assente nel precedente Reg. 1151/2012, e che ha implicazioni dirette sul turismo enogastronomico. I Consorzi possono ora concordare pratiche sostenibili — in campo ambientale, sociale ed economico — da inserire nel disciplinare come obblighi vincolanti per tutti i produttori della denominazione; contestualmente, possono redigere e aggiornare periodicamente un rapporto di sostenibilità pubblico, accessibile a chiunque.
Per il turismo enogastronomico, questo strumento ha un doppio valore. Da un lato, costituisce un potente elemento di comunicazione verso il turista consapevole — sempre più attento alla responsabilità ambientale e sociale delle filiere che sceglie di visitare. Dall’altro, fornisce al Consorzio una leva di governance: chi produce nella denominazione sa che le proprie pratiche sono misurate, rendicontate e pubbliche, il che incentiva comportamenti virtuosi e crea un circolo positivo tra qualità produttiva e reputazione territoriale.
I Consorzi che sapranno integrare la sostenibilità non come adempimento burocratico ma come strategia narrativa avranno accesso a un segmento di turismo enogastronomico premium in rapida crescita: quello di chi è disposto a spendere di più per esperienze autentiche in filiere certificate sostenibili. È una delle opportunità più concrete che il Reg. 2024/1143 mette a disposizione di chi è capace di coglierla.
D — La nuova tutela digitale prevista dal Reg. 2024/1143 — nomi di dominio, e-commerce, piattaforme online — cambia il modo in cui i Consorzi devono presidiare la reputazione della denominazione nel turismo digitale?
R — La tutela digitale è forse la novità più radicale del Reg. 2024/1143 sul piano pratico. Il Regolamento estende espressamente la protezione delle IG ai nomi di dominio: le autorità nazionali possono ordinare la rimozione o la disabilitazione — anche tramite geo-blocking — di domini che utilizzino illegalmente una denominazione protetta. L’EUIPO è incaricato di istituire un sistema europeo di condivisione delle informazioni e di allerta specificamente dedicato ai nomi di dominio che coinvolgono le IG.
Per il turismo enogastronomico, questo ha conseguenze immediate. Un sito web che si presenti come portale ufficiale di visite a cantine di una denominazione, o che utilizzi il nome della DOP per attrarre prenotazioni senza autorizzazione, è ora esposto a misure più rapide ed efficaci di quanto fosse in passato. I Consorzi più strutturati stanno già costruendo — o rafforzando — la propria presenza digitale proprietaria: portali ufficiali delle cantine aderenti, sistemi di prenotazione integrati, piattaforme di storytelling della denominazione. Il Regolamento dà a queste scelte una valenza strategica che va ben oltre la semplice comunicazione.
La sfida, in definitiva, è culturale prima che tecnica. I Consorzi devono comprendere che la reputazione di una denominazione oggi si costruisce e si difende in modo continuo nell’ecosistema digitale — social media, motori di ricerca, piattaforme di prenotazione, marketplace dell’esperienza turistica — e che il Reg. 2024/1143 ha messo loro in mano strumenti nuovi per farlo. Saperli usare, con competenza e tempestività, è la misura della loro maturità istituzionale.
*Esperto di diritto delle Indicazioni Geografiche e politiche agroalimentari europee. Consulente per Consorzi di Tutela, istituzioni pubbliche e operatori della filiera. Direttore Consorzi tutela



