La Regione Calabria ha diffuso una nota informativa per chiarire l’ambito di applicazione della misura che prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, introdotta dal decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162. La disposizione si applica esclusivamente alle scadenze ordinarie del 2027, ovvero per i pagamenti compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Pagamento intero per il 2026 senza frazionamenti
I versamenti con scadenza fissata nel corso del 2026 rimangono interamente dovuti, senza alcuna possibilità di proroga o rateizzazione. Per tutte le tasse automobilistiche con termine di pagamento collocato nel 2026, come nel caso del termine fissato al 30 settembre 2026 per un periodo tributario con scadenza ad agosto 2027, l’importo va saldato integralmente. La natura indivisibile del tributo annuale impedisce qualsiasi forma di calcolo parziale, rendendo impossibile versare la sola quota relativa ai mesi compresi tra settembre e dicembre 2026.
I requisiti e le categorie dei veicoli ammessi
L’agevolazione stabilita dal decreto per l’anno 2027 riguarda solo le persone fisiche ed è limitata a un unico veicolo per contribuente. Le tipologie rientranti nella misura comprendono le autovetture a benzina o gasolio, incluse le versioni ibride, a condizione che la potenza massima non superi gli 80 kW, pari a circa 109 cavalli, e che il mezzo risulti regolarmente assicurato.
I soggetti che non dispongono di un’automobile con le caratteristiche richieste possono applicare il beneficio a un motociclo oppure a un ciclomotore. Nel caso in cui si possedessero più vetture idonee, l’esenzione viene assegnata automaticamente al veicolo con la potenza inferiore. Le aziende e le imprese restano completamente escluse dalla misura. Il dato sulla potenza da verificare per determinare il diritto al beneficio è riportato alla voce P.2 della carta di circolazione.
Regole di indivisibilità del tributo
La disciplina della tassa automobilistica ne conferma la natura di tributo annuale non frazionabile. L’importo deve essere versato per l’intero ammontare stabilito e non può essere suddiviso per periodi inferiori all’anno. I dettagli completi e l’elenco esatto delle categorie interessate sono consultabili all’interno del testo integrale del decreto-legge n. 162 del 17 settembre 2026.



