Lun 29 Mag 2023
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Taglio dei parlamentari, tempistiche di voto ed effetti politici

di Luigi Salvatore Falco

La volontà espressa dal Ministro Salvini di procedere immediatamente alla riduzione del numero dei parlamentari per poi andare al voto già in autunno, ha suscitato diverse perplessità da parte di esperti costituzionalisti (ma anche da parte del Quirinale!).
La riforma della Carta Costituzionale è un procedimento scientemente rigoroso.
Procediamo per gradi.

Innanzitutto, si richiama l’intervento del Prof. Francesco Clementi, professore di diritto pubblico ed esperto costituzionalista, riportato dal Sole 24 Ore, il quale rileva che la riduzione dei parlamentari può avvenire solo se le Camere nella pienezza dei loro poteri, cioè “pienamente” funzionanti, ossia prima che vengano sciolte e/o prima che la crisi di Governo inizi formalmente; ciò posto, in caso di crisi di Governo, il Parlamento può solo compiere atti di “ordinaria amministrazione” e non già atti di “straordinaria amministrazione” come la riforma della Costituzione.

È lo stesso Prof. Clementi a tratteggiare un diverso scenario nel quale la riforma venga approvata. In questo caso, dopo il voto in quarta lettura delle Camere, necessiterebbero – in ogni caso – tre mesi di tempo per concedere la possibilità a 500mila elettori o 5 consiglieri regionali o un quinto dei membri di una Camera di richiedere il referendum costituzionale.

Successivamente, l’ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione ha 30 giorni per pronunciarsi sulla legittimità della richiesta di referendum.
Qualora, poi, il voto referendario sia ritenuto legittimo, il Capo dello Stato avrebbe ulteriori 60 giorni per indire il referendum su deliberazione del Consiglio dei Ministri; voto che si terrebbe tra il 50esimo e il 70esimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione, il che vuol dire che non si potrebbe andare al voto anticipato fino a che l’iter non sia definitivamente concluso.

Nonostante l’eminente interpretazione del Prof. Clementi, vi sono dubbi inerenti la sua genuinità e correttezza in quanto altri studiosi ed esperti ritengono (non senza dubbi e perplessità!) che l’iter di riforma si concluderebbe non a seguito delle procedure che portino al referendum, ma nel momento dell’approvazione della riforma da parte delle Camere.
In ogni caso, con riguardo alle tempistiche, l’articolo in commento, frutto di eminenti pareri giuridici, ricalca la necessità di designare i nuovi collegi elettorali in ragione della riduzione del numero dei Parlamentari e, facendo un calcolo approssimativo delle tempistiche, si può convenire che il voto anticipato non potrebbe tenersi prima di aprile/giugno 2020.
In virtù di quanto sin ora esposto, pare proprio che la riduzione dei parlamentari si applicherebbe solo dalla legislatura successiva e, pertanto, se si andasse al voto entro il prossimo dicembre si eleggerebbero nuovamente 945 parlamentari e non già i 600 previsti dalla Riforma.

A ciò si aggiunga – stante le evidenti difficoltà interpretative sin ora prospettate – la possibilità (se non la sicurezza!) di una serie di ricorsi giudiziali al fine di stabilire se le nuove Camere debbano esprimere il nuovo o vecchio numero di scranni.
Ed intanto, l’Italia necessiterebbe, urgentemente, di ben altro.