Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità della penalizzazione ai danni della Reggina in merito ad una segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato pagamento in favore di alcuni tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 e per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle stesse mensilità già citate.
La penalizzazione inflitta alla Reggina
La sanzione disposta dal Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, impone 3 punti di penalizzazione da scontare nella stagione cadetta corrente ed un’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale della Società Paolo Castaldi.
Ora, la società Reggina 1914 – una volta avute le motivazioni – avrà una settimana di tempo per fare ricorso (cosa già annunciata con largo anticipo) e nei trenta giorni successivi all’impugnazione della sentenza la Corte d’Appello fisserà la nuova udienza. Partita che verrà giocata al di fuori del “classico” terreno di gioco dove solitamente si vede impegnata una società calcistica (al netto degli episodi sempre più frequenti degli ultimi anni, n.d.r.). Per il momento il meno tre fa scivolare la squadra calabrese in ottava posizione a quota 46 punti, ma questo è solo il primo atto di una battaglia che potrebbe andare per le lunghe rischiando anche di far slittare i play-off di qualche settimana; anche perché, ora, la Reggina potrebbe subire ulteriori penalizzazioni in merito alla scadenza del 16 marzo. Altro materiale, dunque, da studiare ed eventualmente a cui appellarsi per un ulteriore ricorso che allungherebbe ulteriormente i tempi per delineare le sorti della società calabrese.
Il comunicato del Club in seguito alla penalizzazione
“La Reggina prende atto del dispositivo emanato in data odierna dal Tribunale Federale Nazionale presso la FIGC, con il quale sono state irrogate le penalizzazioni di un punto (deferimento n. 668) e di due punti (deferimento n. 669) a carico della stessa.
La Società – pur rilevando in termini positivi il fatto che, per la prima volta, il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato una sanzione inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 33.4. del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC – manifesta sin da ora la propria volontà di impugnare la decisione in questione (non appena saranno pubblicate le relative motivazioni) innanzi alla Corte Federale di Appello (nonché al Collegio di Garanzia dello Sport, al TAR Lazio ed al Consiglio di Stato, laddove fosse necessario).
La Società ritiene, infatti, di avere pieno titolo al proscioglimento in entrambi i deferimenti, avendo la stessa dovuto ottemperare alle preclusioni imposte dal Tribunale Fallimentare in relazione al pagamento dei contributi e degli emolumenti in questione, situazione perfettamente assimilabile a casi analoghi già decisi favorevolmente dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisioni nn. 18/2015, 1/2021 e 101/2021)“.



