La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto imposto dalla Regione Calabria alle imprese funebri di esercitare il servizio di noleggio con conducente (NCC) di ambulanza per il trasporto non urgente e programmabile di pazienti.
La sentenza numero 62, depositata in data odierna, ha accolto il ricorso del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria, che aveva sollevato dubbi di costituzionalità sulla norma regionale.
La disposizione incriminata, contenuta nell’articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 48/2019, come modificato dalla legge regionale n. 38/2023, era stata ritenuta dal TAR in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (in materia di tutela della concorrenza), nonché con gli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 41 (libertà di iniziativa economica) della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata e assorbente la questione relativa alla violazione della competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza”. I giudici costituzionali hanno osservato che la norma regionale, pur essendo stata adottata nell’ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, introduceva una barriera all’ingresso per le imprese funebri nel mercato del servizio di ambulanza, inteso in senso ampio (comprensivo sia del trasporto di soccorso che di quello non urgente). Tale previsione interferiva, di fatto, con la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.
La Corte ha operato una distinzione cruciale all’interno del divieto imposto dalla Regione Calabria. Da un lato, ha riconosciuto la legittimità del divieto per le imprese funebri di esercitare il trasporto di soccorso, motivandolo con la necessità di tutelare la tranquillità e il benessere psicologico di soggetti vulnerabili come pazienti urgenti e i loro familiari. In questo caso, la preclusione è vista come un elemento di tutela della salute e, indirettamente, come un fattore pro-concorrenziale, in quanto impedisce possibili forme di coartazione o pressione indebita da parte delle imprese funebri.
Dall’altro lato, la Corte ha ritenuto illegittimo il divieto di svolgere il servizio NCC per il trasporto non urgente e programmabile. In questo specifico caso, il divieto non è finalizzato alla protezione di interessi legati alla tutela della salute o ad altri interessi pubblici regionali, ma incide direttamente sulla concorrenza, limitando la libera iniziativa imprenditoriale e influenzando negativamente la libera scelta dei cittadini.
Inoltre, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in via consequenziale, per lo stesso vizio di competenza, del comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 48/2019, anche nella parte in cui vietava l’esercizio dell’attività funebre ai soggetti che svolgono esclusivamente il servizio di NCC con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile.
In sintesi, la sentenza della Consulta ripristina la possibilità per le imprese funebri calabresi di offrire servizi di trasporto sanitario non urgente tramite NCC di ambulanza, sancendo l’illegittimità di una norma regionale che limitava la concorrenza in un settore specifico e non giustificata da esigenze di tutela della salute.



