Le eventuali dimissioni del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, innescherebbero un meccanismo ben definito da Costituzione, Statuto Regionale e leggi complementari, portando a nuove elezioni in tempi relativamente brevi.
Il punto di partenza è l’articolo 126, comma 3, della Costituzione italiana, il quale stabilisce che le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, eletto a suffragio universale e diretto, comportano automaticamente le dimissioni dell’intera Giunta e lo scioglimento del Consiglio Regionale. I medesimi effetti si verificano anche in caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Questa disposizione costituzionale trova poi attuazione nell’articolo 33 dello Statuto della Regione Calabria. Il comma 5 di tale articolo ribadisce che l’approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente o un voto negativo sulla questione di fiducia comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale, così come le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri.
Il comma 6 dell’articolo 33, particolarmente rilevante in caso di dimissioni volontarie, aggiunge che “si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del presidente”.
Le conseguenze immediata delle dimissioni
La presentazione delle dimissioni da parte del Presidente della Giunta Occhiuto avrebbe come conseguenza automatica e diretta l’azzeramento degli organi politici regionali. Ciò significa le dimissioni dell’intera Giunta, lo scioglimento del Consiglio Regionale e, di conseguenza, la necessità di nuove elezioni per il Presidente e i Consiglieri.
Un passaggio formale importante è previsto dall’articolo 60 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Questo articolo prevede che, in caso di dimissioni del Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale debba convocare l’Assemblea entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione formale. In questa seduta ad hoc, i consiglieri potranno intervenire per un massimo di cinque minuti ciascuno. Al termine della discussione, il Presidente del Consiglio “congeda definitivamente i consiglieri”, sancendo di fatto lo scioglimento dell’organo.
L’indizione delle nuove elezioni
Successivamente a questo passaggio, entra in gioco l’articolo 1 bis della legge elettorale della Regione Calabria. Questo articolo stabilisce che le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Presidente del Consiglio regionale e d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta, o negli altri casi previsti dallo Statuto (come le dimissioni), le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le medesime modalità. Questo scenario, con il Vicepresidente ad assumere la funzione di indizione delle elezioni, dovrebbe essere quello che si configurerebbe in caso di dimissioni di Occhiuto.
I Tempi per il Voto: La Legge 108 del 1968
Infine, un ruolo cruciale è rivestito dalla Legge 108 del 1968, la quale fissa un termine stringente per l’indizione delle nuove elezioni: entro tre mesi dallo scioglimento del Consiglio regionale. Questa disposizione assicura che, una volta sciolto il Consiglio, il procedimento elettorale si svolga in un arco temporale relativamente breve, garantendo così la continuità democratica e amministrativa della Regione.
Precedenti in Calabria
La storia recente della Calabria offre due precedenti di fine anticipata della legislatura regionale. Il primo risale alla legislatura guidata dal Presidente Giuseppe Scopelliti, che si dimise a fine aprile 2014 a seguito di una condanna (sebbene le elezioni si tennero a fine novembre dello stesso anno). Il secondo caso è quello della Presidente Jole Santelli, tragicamente scomparsa a metà ottobre 2020. Le elezioni successive si tennero a ottobre 2021, con un ritardo principalmente imputabile all’emergenza pandemica da Covid-19.
In sintesi, le dimissioni del Presidente Occhiuto darebbero il via a un processo automatico di scioglimento del Consiglio e Giunta, culminando con nuove elezioni regionali da tenersi entro tre mesi, garantendo un rapido ritorno alla piena operatività degli organi democraticamente eletti.



