A Reggio Calabria, il diritto alla casa per gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sembra essere nuovamente calpestato.
Dopo anni di mancate stipule dei contratti di locazione per le poche famiglie cui l’ente ha assegnato un alloggio comunale, la Giunta ha approvato un nuovo modello di contratto che, tuttavia, solleva seri dubbi di legittimità e presenta contenuti palesemente difformi dalla normativa regionale vigente.
Approvazione illegittima: un contratto di competenza regionale
Il fulcro della contestazione riguarda l’approvazione del modello di contratto da parte della Giunta Comunale (Delibera n. 219 del 14 ottobre 2025). La normativa regionale che disciplina il settore, la Legge Regionale n. 32 del 1996 e s.m.i., all’articolo 29, comma 2, stabilisce chiaramente che il contratto tipo per gli alloggi ERP debba essere approvato dalla Giunta Regionale.
Il testo di legge in questione è inequivocabile: “Il contratto tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge…”.
Questa disposizione è peraltro richiamata esplicitamente anche dal Regolamento comunale per l’emergenza abitativa approvato dal Consiglio Comunale il 25 gennaio 2018 (Delibera n. 1), il cui articolo 16 dichiara: “Per tutti gli alloggi ove valga l’applicazione della LR 32/1996, si assumerà a riferimento lo schema di contratto-tipo approvato dalla Regione Calabria.”
Risulta pertanto lecito interrogarsi sul valore legale di un modello contrattuale approvato da un ente (il Comune) che non detiene la competenza per tale atto. Molto probabilmente, questo modello è privo di validità giuridica.
Contenuti a senso unico: solo doveri per gli assegnatari
Oltre al vizio di forma nell’approvazione, il modello di contratto comunale presenta gravi violazioni anche nel merito, in quanto si discosta apertamente dai principi stabiliti dalla LR 32/1996.
La violazione più evidente è la sua impostazione sbilanciata: il documento prevede infatti solo i doveri dell’assegnatario, omettendo totalmente i diritti che richiamano i doveri del Comune. L’articolo 29 della LR 32/1996, invece, prevede esplicitamente che il modello di contratto debba definire sia i doveri che i diritti: “Il contratto …dovrà contenere: 1) l’indicazione dei diritti e dei doveri circa l’uso dell’alloggio da parte dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario…”.
1. L’abitabilità dell’alloggio negata
L’articolo 3 del modello comunale prevede che “L’assegnatario prende in consegna l’appartamento nello stato di fatto e di diritto in cui si trova…”. Questa clausola esclude di fatto il diritto fondamentale dell’assegnatario di ricevere un alloggio in piena condizione di abitabilità, come previsto dalla legge.
La LR 32/1996, al contrario, tutela questo diritto, rendendo inderogabile il dovere del Comune di garantire la consegna di alloggi abitabili. L’articolo 29 della legge regionale prevede infatti che il contratto riporti: “7) l’indicazione dello stato e delle condizioni reali dell’alloggio, mediante apposita perizia redatta da un tecnico dell’Ente gestore; 8) l’indicazione della spesa eventualmente necessaria per il ripristino dell’alloggio nonché l’impegno da parte dell’Ente gestore a detrarre tale spesa, se sostenuta dall’assegnatario, dal canone di locazione.”
2. Omissione della manutenzione straordinaria e deposito di garanzia
L’articolo 4 del modello comunale impone all’assegnatario la manutenzione ordinaria (ai sensi degli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile) ma non menziona il diritto ad ottenere dal Comune la manutenzione straordinaria in caso di necessità, come previsto dall’articolo 1005 del Codice Civile. Tale omissione è particolarmente grave, considerata la frequente inerzia del Comune nel garantire questi interventi.
Inoltre, l’articolo 8 introduce un “deposito di garanzia” pari a due mensilità del canone, una misura non prevista dalla Legge regionale 32/1996 e s.m.i. e che, pertanto, non potrebbe essere applicata.
3. Mancata menzione di Fondo sociale e mobilità
In caso di morosità superiore a 6 mesi, l’articolo 6 del modello comunale prevede correttamente la risoluzione del contratto e la decadenza (ai sensi degli artt. 40 e 51 della LR 32/1996), ma omette di riportare il diritto dell’assegnatario in stato di bisogno di accedere al Fondo sociale per il pagamento del canone (artt. 49 e 50 della LR 32/1996).
Viene inoltre ignorato il diritto fondamentale alla mobilità (artt. 42-43-44-45 LR 32/1996), espressamente previsto dall’articolo 29 della legge regionale, che integra il pieno diritto alla casa quando l’alloggio non è più idoneo alle esigenze del nucleo familiare.
Infine, il documento cita erroneamente la Legge n. 392 del 27/07/1978 per le locazioni abitative, norma che è stata abrogata dalla Legge n. 431 del 9 dicembre 1998.
La soluzione: abrogare la delibera e applicare la legge
Alla luce di tutte le violazioni rilevate (illegittimità dell’approvazione e difformità dei contenuti), la Giunta Comunale di Reggio Calabria dovrebbe procedere con l’abrogazione immediata della Delibera n. 219 del 14 ottobre 2025 e del relativo modello di contratto.
L’Ente dovrebbe invece applicare il modello contrattuale già esistente e approvato dalla Giunta Regionale, oppure sollecitare la costituenda Giunta regionale ad aggiornare tempestivamente il modello vigente.
Nel caso in cui il Comune si ostinasse ad applicare il modello di contratto ritenuto illegittimo, l’unica via percorribile per gli assegnatari sarà quella di impugnare l’atto, facendo valere le motivazioni sopra esposte.



