Dal 15 gennaio 2026 i cittadini italiani hanno a disposizione un nuovo strumento per far valere i propri diritti nei confronti delle compagnie di assicurazione.
Debutta infatti l’arbitro assicurativo, un organismo indipendente istituito presso l’Ivass per risolvere le controversie in modo rapido, efficace e con costi estremamente contenuti.
Il sistema si basa sul modello ADR (Alternative Dispute Resolution), già collaudato con successo nel settore bancario, e mira a decongestionare i tribunali offrendo una risposta concreta a chi si trova in disaccordo con la propria assicurazione o con un intermediario.
L’accesso a questa procedura è semplice e interamente digitale attraverso il portale dedicato. Per presentare un ricorso è richiesto un contributo spese di soli 20 euro, una cifra che viene restituita all’assicurato nel caso in cui le sue ragioni vengano accolte, anche solo parzialmente. I tempi di risposta sono certi e sensibilmente più brevi rispetto a quelli della giustizia ordinaria: l’organismo è tenuto a pronunciarsi entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.
Oltre a risolvere i singoli casi, il nuovo istituto avrà una funzione di monitoraggio fondamentale per la trasparenza del mercato. Come spiegato da fonti Ivass, l’obiettivo è che l’arbitro sia “destinato a diventare anche un osservatorio privilegiato sulle criticità ricorrenti del settore, consentendo alla vigilanza di intervenire in modo più mirato e tempestivo a beneficio dell’intero sistema”.
Le decisioni emesse dall’arbitro non sono vincolanti, ma il sistema prevede un efficace deterrente reputazionale per le aziende. Se una compagnia decide di non rispettare il verdetto, la notizia dell’inadempimento viene pubblicata sul sito dell’arbitro per un periodo di cinque anni. Inoltre, l’azienda è obbligata a dare evidenza della propria mancanza sulla home page del proprio sito internet per sei mesi. Resta comunque ferma la possibilità, sia per il cliente che per la compagnia, di rivolgersi all’autorità giudiziaria qualora non si ritenessero soddisfatti dell’esito della procedura.



