La questione della Direttiva 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, continua a sollevare criticità interpretative e applicative nel settore delle concessioni demaniali marittime.
Secondo il Presidente dell’Associazione Legalità Democratica, l’Avv. Maximiliano Granata, la normativa nazionale di attuazione presenta diversi profili che potrebbero essere portati all’attenzione della Corte Costituzionale attraverso la via incidentale davanti ai tribunali amministrativi regionali.
La violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza
Il primo punto di contrasto riguarda l’articolo 3 della Costituzione. La disciplina attuale sembra equiparare situazioni oggettivamente distinte, trattando allo stesso modo i concessionari storici, che hanno effettuato investimenti pluriennali sul territorio, e i nuovi operatori privi di qualsiasi pregresso investimento. Questa assenza di meccanismi compensativi appare irragionevole, poiché non tiene conto del valore generato dai soggetti uscenti nel corso dei decenni.
Libertà di iniziativa economica e tutela della proprietà
Sotto il profilo dell’articolo 41 della Costituzione, relativo alla libertà di iniziativa economica, l’azzeramento del valore aziendale senza la previsione di un indennizzo incide in modo sproporzionato sull’attività imprenditoriale. Tale mancanza altera l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa, determinando una compressione eccessiva della libertà d’impresa stessa.
A ciò si aggiungono le preoccupazioni relative all’articolo 42 della Costituzione. Sebbene il bene demaniale rimanga pubblico, il focus si sposta sulle opere realizzate, sugli investimenti non ancora ammortizzati e sull’avviamento commerciale. La perdita di tali elementi senza un adeguato ristoro economico potrebbe configurarsi come un effetto sostanzialmente espropriativo privo di indennizzo.
Tutela dell’affidamento e principio di proporzionalità
L’azione del legislatore nazionale, che per anni ha disposto proroghe e creato aspettative giuridicamente qualificate, ha permesso ai concessionari di pianificare investimenti a lungo termine. Un mutamento radicale del quadro normativo, privo di una disciplina transitoria adeguata, rischia di violare il principio di tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, richiamati dagli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Infine, viene sollevato il tema della proporzionalità, principio ricavabile sia dall’ordinamento nazionale che dal diritto dell’Unione Europea. Ogni misura deve essere idonea, necessaria e proporzionata all’obiettivo perseguito; l’assenza di un indennizzo per i concessionari uscenti potrebbe rendere l’intera disciplina sproporzionata rispetto alle finalità di apertura del mercato.
“Esistono possibili dubbi di legittimità costituzionale che un concessionario balneare uscente può sollevare contro la disciplina nazionale di attuazione della Direttiva 2006/123/CE quando incide sulle concessioni demaniali marittime” ha dichiarato l’Avv. Maximiliano Granata, sottolineando la necessità di bilanciare le esigenze di concorrenza con la tutela dei diritti acquisiti dagli operatori del settore.



