Con l’arrivo della bella stagione e il conseguente aumento delle temperature, si ripresenta il pericolo legato agli incendi, spesso causati dall’incuria, insieme ai problemi di decoro pubblico derivanti dalla crescita incontrollata della vegetazione. Per fronteggiare queste criticità e garantire la sicurezza del territorio, il sindaco di Rende, Sandro Principe, ha firmato il 9 giugno 2026 l’ordinanza numero 151, che stabilisce una serie di obblighi tassativi per i cittadini, i proprietari terrieri e i gestori di attività.
Gli interventi di pulizia per i proprietari di terreni
Il provvedimento si rivolge innanzitutto ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni e aree incolte o abbandonate, in particolare quelle situate all’interno del centro abitato. Viene disposta la rasatura o l’estirpazione di erbe, sterpaglie, residui di vegetazione e qualsiasi altro materiale infiammabile, con una cura particolare per i cigli stradali e le banchine adiacenti alle proprietà. Tali interventi devono essere eseguiti periodicamente per assicurare la costante manutenzione dei luoghi. Il materiale derivante dallo sfalcio deve essere rimosso immediatamente a spese degli interessati e non può essere depositato nei cassonetti stradali per i rifiuti solidi urbani, ma va conferito in impianti appositamente autorizzati. Chi possiede fondi confinanti con le strade ha inoltre il dovere di regolare le siepi e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, per evitare di restringere la carreggiata o nascondere la segnaletica.
I divieti nelle aree boscate e le regole per le attività agricole
Dalla data di adozione dell’ordinanza e fino al 30 settembre 2026, nelle aree boscate del territorio comunale è vietato accendere fuochi, inclusi quelli per picnic o campeggio, a meno che non ci si trovi in zone attrezzate e autorizzate. È altresì vietato l’uso di esplosivi, di apparecchi a fiamma o elettrici per il taglio di metalli, l’impiego di motori o fornelli che generano faville, fumare o gettare sigarette accese, addentrarsi o parcheggiare l’auto nel bosco con la marmitta a contatto con l’erba secca e abbandonare rifiuti. Per quanto riguarda l’agricoltura, la bruciatura delle stoppie nei terreni seminativi confinanti con boschi e pascoli è consentita solo creando subito dopo la mietitrebbiatura una fascia protettiva priva di vegetazione larga almeno 10,00 metri. Una simile zona di rispetto, priva di seccume, deve essere mantenuta fino al 30 settembre attorno a ogni tipo di manufatto o costruzione agricola.
Le misure per i viali parafuoco e le strutture ricettive
I soggetti pubblici e privati responsabili della gestione dei boschi devono provvedere tempestivamente all’apertura e alla pulizia dei viali parafuoco, specialmente lungo i confini con strade, ferrovie e altre tipologie di terreni. Per i gestori di campeggi, villaggi turistici e alberghi situati a ridosso delle aree boscate vige l’obbligo di realizzare una fascia di protezione larga 20 metri libera da erba secca e materiali infiammabili, oppure di dotarsi di idonei sistemi di difesa antincendio, anche tramite l’ausilio di mezzi mobili con cisterne e motopompe per intervenire prontamente in caso di focolai.
Il sistema sanzionatorio per i trasgressori
L’ordinanza definisce anche i provvedimenti amministrativi e pecuniari per chi non rispetta le disposizioni. Per il mancato diserbo delle aree incolte lungo i fronti stradali di pubblico transito è prevista una sanzione che va da 173,00 a 694 euro, mentre per la mancata pulizia delle aree incolte in genere la sanzione varia da 25 a 500 euro. In caso di inosservanza, il Comune procederà alla pulitura d’ufficio tramite una ditta incaricata, addebitando tutte le spese al responsabile. Qualora si ravvisino azioni che determinino anche solo potenzialmente il rischio di roghi nel periodo di validità dell’atto, la sanzione amministrativa applicabile è compresa tra 5.000 e 50.000 euro. Per gli inadempienti è prevista inoltre la denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.



