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Cosenza Calcio, nessuna penalizzazione: risolto con un’ammenda il contenzioso economico

Si chiude sul piano amministrativo e disciplinare la vertenza economica tra il Cosenza Calcio e la società dilettantistica ASD USC Corigliano Marca. Con il Comunicato Ufficiale N. 57/AA, la FIGC ha reso noto l’accordo di applicazione della sanzione su richiesta delle parti (ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva) raggiunto tra la Procura Federale, l’Amministratore Unico rossoblù Rita Rachele Scalise e il club silano.

I fatti e l’iter della Procura

La vicenda trae origine dal mancato pagamento entro il termine perentorio di 30 giorni delle somme stabilite dal Tribunale Federale Nazionale (Sezione Vertenze Economiche) attraverso tre distinte decisioni (n. 253, 254 e 255/TFNSVE-2025-2026), tutte notificate in data 26 gennaio 2026.

A fronte dell’omissione nei termini stabiliti, la Procura Federale aveva aperto il procedimento n. 1128 pf 25-26 contestando:

  • Alla Sig.ra Rita Rachele Scalise (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante del Cosenza Calcio srl) la violazione degli artt. 4 (commi 1 e 2) e 31 (comma 11) del CGS per il mancato adempimento spontaneo nei termini del pagamento dovuto all’ASD USC Corigliano Marca;

  • Al Cosenza Calcio la responsabilità diretta ex art. 6, comma 1 del CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

I termini del patteggiamento

Prima dell’avvio dell’eventuale dibattimento, la dirigenza del Cosenza ha avanzato proposta di patteggiamento. Valutata la richiesta, acquisito il parere favorevole della Procura Federale e informata la Procura Generale dello Sport, il Presidente Federale non ha formulato osservazioni, rendendo esecutive le seguenti sanzioni:

  1. Rita Rachele Scalise: 1 (uno) mese di inibizione, interamente commutato nella sanzione pecuniaria di € 3.000,00 di ammenda;

  2. Cosenza Calcio: € 5.000,00 di ammenda per responsabilità diretta.

Termini di pagamento

Le ammende dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio tramite bonifico bancario entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato. La FIGC ha specificato che il mancato versamento nei tempi prescritti comporterà la risoluzione immediata dell’accordo e la prosecuzione del procedimento disciplinare ordinario a carico dei soggetti inadempienti.