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Migranti, il Consiglio UE approva il nuovo regolamento rimpatri: cosa prevede la legge

Il regolamento rimpatri sarà presto legge dell’Unione europea, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Consiglio Affari Interni riunito a Lussemburgo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme che consentono procedure più efficaci per le persone che non hanno diritto di soggiornare nel territorio dell’Unione.

Il provvedimento definisce regole valide in tutti gli Stati membri, con un inasprimento per i soggetti che rappresentano una minaccia per la sicurezza, fornendo ai Governi ulteriori strumenti operativi compresa la facoltà di istituire centri di rimpatrio in Paesi extra-UE. Tutte le misure relative al rimpatrio, viene specificato dall’istituzione europea, devono essere attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

L’impatto della riforma è stato sottolineato da Jim O’Callaghan, ministro della Giustizia, degli Affari interni e della Migrazione dell’Irlanda: “Circa due persone su tre, destinatarie di un ordine di lasciare l’Ue, di fatto non partono. Le norme rivedute sui rimpatri, adottate oggi, aiuteranno gli Stati membri a eseguire rimpatri rapidi ed efficaci. Questo è fondamentale per garantire un approccio comune alla gestione della migrazione nell’ambito del patto sulla migrazione e l’asilo”.

Obblighi di collaborazione, sanzioni e ordine di rimpatrio europeo

La normativa impone ai cittadini di Paesi terzi privi del diritto di soggiorno l’obbligo di lasciare lo Stato membro interessato e di cooperare attivamente con le autorità. La mancata osservanza dell’obbligo di collaborazione comporta una serie di contromisure che vanno dalla riduzione di benefici e indennità concessi in base alle leggi nazionali al diniego degli incentivi previsti per il rimpatrio volontario, fino a sanzioni pecuniarie e penali nei casi previsti dai singoli ordinamenti.

Tra le novità strutturali figura l’introduzione dell’ordine di rimpatrio europeo, un modulo uniforme sul quale le autorità nazionali dovranno riportare gli elementi chiave della decisione adottata. Questo documento permetterà il trasferimento trasparente delle informazioni tra i vari Paesi per facilitare il riconoscimento delle decisioni emesse. Per il momento, il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio rimarrà su base volontaria e sarà oggetto di un riesame a tre anni dall’entrata in vigore del testo, momento in cui la Commissione europea potrà valutare una proposta legislativa per renderlo vincolante.

Misure di sicurezza e trasferimento nei centri in Paesi terzi

Un’attenzione specifica viene dedicata ai profili ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Per i cittadini di Paesi terzi che rappresentano un rischio, gli Stati membri avranno la possibilità di disporre un divieto di ingresso a tempo indeterminato, purché la misura risulti giustificata e proporzionata, o di prolungare il trattenimento oltre la soglia dei 24 mesi.

Viene inoltrata la facoltà per i Governi europei di trasferire le persone destinate al rimpatrio all’interno di centri appositamente allestiti in Paesi terzi, al di fuori dei confini comunitari. Tale opzione presuppone la stipula di accordi o intese formali con i Paesi ospitanti, i quali dovranno garantire il rispetto degli standard internazionali sui diritti umani e del principio di non respingimento. Da queste intese restano espressamente esclusi i minori non accompagnati.

Il regolamento entrerà ufficialmente in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La parte relativa ai centri di rimpatrio extra-UE e altre specifiche clausole avranno applicazione immediata, mentre le disposizioni che richiedono interventi organizzativi preliminari diventeranno operative ad un anno dall’entrata in vigore.