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Carcere per i neomelodici che inneggiano ai boss, la proposta di legge

Punire penalmente, con la detenzione fino a tre anni, chi esalta in pubblico le gesta dei mafiosi, a partire da quei cantanti neomelodici che esaltano nei loro testi la malavita e la criminalità organizzata, glorificando figure o episodi ad esse collegate, o che denigrano persone che lottano contro la criminalità, a partire dai pentiti.

Ma anche chi organizza gli ‘inchini’ di fronte alle case dei boss nel corso di processioni religiose e chi realizza murales strizzando l’occhio alla criminalità organizzata, come avviene nella città di Napoli.

Nella proposta di legge a firma del deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, visionata dall’AdnKronos, si chiede dunque di introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato: l’apologia della criminalità organizzata e della criminalità mafiosa. Un unico articolo di legge da aggiungere dopo l’art. 414.bis del Codice penale il 414-ter, dal titolo ‘Apologia della criminalità organizzata e della criminalità mafiosa’.

“Chiunque mediante spettacoli pubblici o la diffusione di testi o produzioni audio o video o attraverso i social network o qualsiasi mezzo telematico, inneggia a persone o fatti legati alla criminalità organizzata ed alla criminalità mafiosa o denigra persone distintesi per attività di qualunque tipo contro la criminalità organizzata, è punito con la reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave”, si legge nel testo.

“Alla stessa pena -si prevede- soggiace chi promuove o finanzia od esegue l’edificazione di manufatti o di installazioni murarie o similari inneggianti persone o fatti legati alla criminalità organizzata o alla criminalità mafiosa, di cui agli articoli 416 e 416-bis”.

Pene previste anche per i media che diffondono i messaggi apologetici: “Quando il delitto di cui al primo comma è commesso mediante l’utilizzo di social network ovvero mediante emittenti radio o televisive o per mezzo della stampa, il soggetto responsabile della divulgazione del contenuto non conforme al divieto di apologia previsto dal primo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro e con l’obbligo di rettifica con identica visibilità della pubblicazione illecita”.

Infine viene spiegato come non potranno “essere invocate ad esimente o ad attenuante” del reato previsto “motivazioni o finalità di carattere artistico, storico, letterario o riferibili al folclore, a consuetudini od usi locali”. (adkronos)