A cura dell’Avv. Luigi Salvatore Falco
A far data dal 1° luglio 2017 il Gruppo Equitalia è stato soppresso in forza dell’art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, ed è allo stesso subentrato a titolo universale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (c.d. AE-R).
L’AE-R, costituita in forma di ente pubblico economico, detiene la titolarità della riscossione nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.
L’ente in commento è sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è altresì soggetto alla funzioni monitorie dell’Agenzia delle Entrate.
Dunque, dire che l’Equitalia è stata soppressa costituisce una mezza verità poiché formalmente è stata soppressa ma, invece, dal punto di vista meramente sostanziale tutte le sue posizioni – attive e passive – sono state “ereditate” dall’AE-R.
Inoltre, la riforma ha attribuito all’AE-R poteri maggiori rispetto a quelli precedentemente riconosciuti a Equitalia.
In particolare, dal 1° gennaio 2017 è concessa facoltà all’AE-R di utilizzare le banche dati e l’anagrafe tributaria; in aggiunta, con riguardo ai pignoramenti di salari, stipendi ed indennità, è riconosciuta la facoltà all’AE-R di acquisire informazioni relative ai suddetti rapporti, per via telematica, accedendo direttamente alle banche dati INPS.
In definitiva, i maggiori poteri d’indagine conferiti ex lege all’AE-R determinano, certamente, una maggiore aggressività nell’attività di riscossione e, per l’effetto, una maggiore efficacia nei pignoramenti ai danni dei contribuenti.



