La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite dalla Prima sezione civile, con ordinanza interlocutoria, in considerazione di una divergenza interpretativa tra giurisprudenza civile e penale.
Con la decisione di ieri, i giudici supremi hanno stabilito che: Non può ritenersi scriminato il diritto di cronaca giudiziaria quando una testata giornalistica attribuisce falsamente a un soggetto la qualifica di imputato anziché di indagato, anche se ciò avviene riferendo una richiesta di rinvio a giudizio al posto della notifica di conclusione delle indagini preliminari.
Errore sull’atto o sul fatto: profili di responsabilità
Il principio espresso dalle Sezioni Unite non si limita al solo errore sulla qualifica giudiziaria, ma si estende anche alla falsa rappresentazione del fatto oggetto d’indagine, ad esempio: descrivere un reato consumato al posto di uno tentato; alterare elementi essenziali del fatto storico; modificare in modo significativo la gravità apparente della condotta.
In questi casi, la pubblicazione può determinare una lesione della reputazione, con conseguente responsabilità civile, a meno che il giudice del merito accerti che il contesto dell’articolo consenta di escludere in modo chiaro e inequivoco l’effetto diffamatorio.
Diritto di cronaca e dovere di accuratezza
La sentenza riafferma un principio cardine della libertà di stampa: il diritto di cronaca non è illimitato, ma deve rispettare la verità sostanziale dei fatti e la precisione giuridica dei termini usati.
Nel caso specifico, l’uso del termine “imputato” al posto di “indagato” è stato ritenuto idoneo a modificare significativamente la percezione pubblica del soggetto, aggravandone indebitamente la posizione processuale e dunque integrando gli estremi della diffamazione.



