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Vittoria della Calabria in Corte Costituzionale sul noleggio con conducente: annullati vincoli statali

Una decisione storica della Corte Costituzionale ha sancito una significativa vittoria legale per la Regione Calabria in materia di Noleggio con Conducente (Ncc).

Con la sentenza numero 163, la Consulta ha accolto i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 e le relative circolari attuative.

Il principio stabilito è chiaro: lo Stato ha ecceduto i limiti della propria competenza. Imporre vincoli agli Ncc ritenuti sproporzionati, rispetto all’obiettivo di assicurare una leale concorrenza con i taxi, invade infatti la materia di competenza regionale relativa al “trasporto pubblico locale”.

Misure statali dichiarate illegittime

La Corte Costituzionale ha censurato e annullato in parte gli atti impugnati, stabilendo che non spettava allo Stato adottare le seguenti previsioni:

  1. Vincolo temporale dei 20 minuti: Annullato l’obbligo di interporre un vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio Ncc, quando questo non parta dalla rimessa o dalle aree specificate dalla legge.
  2. Divieto di contratti di durata: Eliminato il divieto di stipulare contratti di durata con operatori Ncc per i soggetti che svolgono attività di intermediazione (come alberghi, agenzie di viaggio o tour operator).
  3. Obbligo di applicazione ministeriale esclusiva: Giudicata illegittima l’imposizione all’esercente Ncc dell’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico.

La motivazione della Consulta: sproporzione e lesione

Secondo la Corte, lo Stato ha ecceduto i limiti della propria competenza in materia di “tutela della concorrenza” in tutti e tre i punti esaminati, giudicando le misure sproporzionate e lesive.

Il vincolo temporale di venti minuti, in particolare, è stato considerato una “misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva”, riproponendo indirettamente obblighi già dichiarati incostituzionali con la sentenza numero 56 del 2020. Il divieto di contratti di durata è stato ritenuto lesivo dell’autonomia contrattuale e della capacità di operatori economici di garantire servizi di trasporto rapidi e certi ai propri clienti. Infine, l’obbligo di utilizzare esclusivamente l’applicazione ministeriale è stato giudicato sproporzionato rispetto alla libertà di iniziativa economica privata e al principio di neutralità tecnologica, in quanto l’attività di controllo poteva essere garantita con soluzioni alternative.

La soddisfazione del governatore

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha commentato la decisione con enfasi. “Sugli Ncc la Regione Calabria vince ancora in Corte Costituzionale e si intesta una sacrosanta battaglia liberale“, ha scritto Occhiuto, aggiungendo che “Più concorrenza e più mercato sono concetti che si traducono in più opportunità e più convenienza per i cittadini e per chi vuole fare impresa”.

La sentenza si configura come un precedente significativo, riaffermando l’equilibrio delle competenze tra Stato e Regioni nel delicato settore del trasporto pubblico non di linea.