Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha respinto l’appello presentato dalla Procura di Vibo Valentia, che mirava a ottenere l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari o, in alternativa, il divieto di dimora in Calabria.
I giudici hanno accolto le tesi difensive dell’avvocato Giuseppe Di Renzo, ritenendo non sussistenti i presupposti per una limitazione della libertà personale dell’indagato.
Secondo quanto stabilito dal tribunale, l’appello della Procura è risultato infondato poiché non sono stati individuati elementi fattuali che dimostrino come il calciatore abbia ignorato l’età del direttore di gara o abbia commesso un errore colposo nel valutarne la minore età.
Le motivazioni relative alla pericolosità sociale
Nel provvedimento viene sottolineato che l’indagato è un soggetto incensurato e caratterizzato da una bassa pericolosità sociale. Oltre alla condotta pregressa, i giudici hanno valutato positivamente il ravvedimento espresso dall’uomo, che ha inviato una lettera di scuse alla vittima.
Per quanto riguarda il rischio di reiterazione del reato, il Tribunale ha ritenuto che tale pericolo sia scongiurato dalle sanzioni già comminate in altri ambiti. L’atleta è stato infatti squalificato dal giudice sportivo per 5 anni ed è destinatario di un Daspo emesso dal questore, che gli vieta la partecipazione a manifestazioni sportive per lo stesso periodo di tempo.
Il quadro normativo e le richieste dell’accusa
La Procura di Vibo Valentia aveva sollecitato la misura cautelare facendo leva sulle recenti disposizioni legislative che equiparano la figura dell’arbitro a quella di un pubblico ufficiale. Tale normativa prevede un inasprimento delle pene per le lesioni procurate durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, con l’obiettivo di tutelare l’integrità dei direttori di gara. Tuttavia, per i giudici del Riesame, le sanzioni amministrative e sportive già in atto risultano sufficienti a contenere il profilo dell’indagato in questa fase del procedimento.



