La questione della preapertura della caccia al colombaccio in Calabria per la stagione 2026/2027 ha riaperto il dibattito sulla gestione faunistica e sulla certezza del diritto per la filiera venatoria. La sospensione cautelare del calendario approvato dalla Giunta regionale, arrivata a ridosso dell’avvio delle attività a seguito del ricorso di EARTH ODV, pone interrogativi sul bilanciamento tra principio di precauzione e rilevazioni scientifiche sullo stato di conservazione della specie.
I limiti stabiliti dalla delibera regionale
La deliberazione della Giunta regionale Calabria n. 433 del 21 luglio 2026 stabilisce un quadro d’intervento circoscritto. L’autorizzazione al prelievo del colombaccio non prevede un’apertura generalizzata, bensì un contingente temporale limitato a sei giornate: 2, 5, 6, 10, 12 e 13 settembre.
Oltre alla restrizione temporale, il provvedimento regionale impone la modalità esclusiva di caccia da appostamento e un limite preciso al carniere giornaliero. Una disciplina analoga a quella già adottata nella stagione venatoria 2025/2026, durante la quale la caccia in preapertura era stata consentita nelle giornate del 1, 6, 7, 11, 13 e 14 settembre senza che venissero registrati decrementi della popolazione animale sul territorio.
Lo stato di conservazione secondo i rilievi ISPRA
Nelle premesse della documentazione tecnica regionale si evidenzia come l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) certifichi per il colombaccio uno stato di conservazione favorevole a livello nazionale ed europeo, accompagnato da un incremento numerico e dall’espansione dell’areale riproduttivo.
“Un eventuale prelievo di soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante, perché le covate tardive sono poco numerose e caratterizzate verosimilmente da un basso tasso naturale di sopravvivenza.”
La guida interpretativa richiamata dallo stesso Istituto ammette la possibilità di prelievo nell’ultima fase del periodo riproduttivo per le specie che presentano un periodo di nidificazione prolungato e un buono stato di conservazione. La Regione Calabria ha contestato il mutamento di orientamento dell’Istituto rispetto agli anni precedenti, evidenziando l’assenza di nuovi indicatori scientifici sfavorevoli a supporto del parere contrario.
Il confronto con il quadro normativo dell’Emilia-Romagna
Il panorama nazionale offre termini di paragone sul trattamento gestionale della specie. Nel calendario venatorio 2026/2027, la Regione Emilia-Romagna ha confermato la caccia al colombaccio a partire dal 2 settembre 2026.
Sul medesimo territorio regionale risulta attivo un Piano di controllo quinquennale, approvato nel novembre 2024 per la prevenzione dei danni all’agricoltura, che consente il prelievo fino a 11.000 capi all’anno nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 15 settembre. Tale piano, sostenuto dal parere favorevole di ISPRA, è stato oggetto di impugnativa dinanzi alla giustizia amministrativa: nel maggio 2025 il TAR Bologna ha respinto l’istanza cautelare, decisione confermata dal Consiglio di Stato nel giugno 2025.
Le ripercussioni economiche sulla filiera
La sospensione del calendario venatorio a ridosso delle scadenze prefissate genera ricadute che superano il perimetro dell’attività ricreativa. L’incertezza normativa si ripercuote sull’indotto commerciale legato alle armerie, alla distribuzione di attrezzature, ai trasporti e ai servizi ricettivi locali.
La programmazione degli approvvigionamenti da parte degli esercizi commerciali e la spesa programmata dai cacciatori subiscono una battuta d’arresto in presenza di provvedimenti sospensivi dell’ultimo minuto, evidenziando la necessità di pervenire a decisioni amministrative basate su dati certi e su un iter di confronto tecnico preventivo.



