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Stop al tracciamento occulto nelle e-mail: le nuove regole del Garante Privacy

È scaduto il 29 ottobre il termine ultimo per aziende, piattaforme online e gestori di newsletter per conformare informative, consensi e meccanismi di revoca alle ultime Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali. Il provvedimento riguarda l’impiego dei cosiddetti tracking pixel all’interno delle e-mail, una novita normativa che l’associazione Codici ha inteso evidenziare per tutelare i diritti dei consumatori.

I tracking pixel si presentano come immagini trasparenti di dimensioni microscopiche, posizionate all’interno dei messaggi di posta elettronica con l’obiettivo di registrarne l’apertura e raccogliere dati sulle abitudini di navigazione e consultazione degli utenti. Poiche il file grafico risiede su un server esterno, l’attivazione avviene nel momento stesso in cui il client di posta procede al download dell’immagine. In questo modo il mittente riceve conferme dettagliate su orario, frequenza e dispositivo utilizzato per la lettura, il tutto all’insaputa del destinatario.

L’impostazione stabilita dall’autorità di controllo riconduce l’uso di tali strumenti nell’alveo dell’articolo 122 del Codice privacy, la cui disciplina sancisce un divieto generale di trattamento dei dati salvo specifiche eccezioni. Al di fuori delle casistiche esenti, qualunque soggetto intenda ricorrere ai pixel ha l’obbligo di raccogliere preventivamente il consenso espresso dei destinatari e di fornire un’adeguata informativa prima del recapito del messaggio, indipendentemente dalla natura o dalle finalita della comunicazione.

Il richiamo della tutela dei consumatori e le indicazioni pratiche

Sulle nuove disposizioni si e espressa l’avvocato Antonella Votta, referente del Settore Privacy e Nuove Tecnologie di Codici, sottolineando la portata del cambiamento:

“Per anni milioni di cittadini sono stati monitorati ogni volta che aprivano una newsletter o una e-mail promozionale, senza saperlo e senza aver mai dato un consenso. Le Linee guida del Garante vanno nella direzione giusta. La trasparenza non e un optional e il tracciamento occulto non puo piu essere la norma. Ora pero servono rispetto delle regole e controlli effettivi. Invitiamo le imprese a adeguarsi con serieta, senza cercare scorciatoie, e i cittadini a non restare passivi: bloccare le immagini remote, chiedere informazioni e revocare il consenso sono strumenti semplici ed efficaci. Chi riscontra violazioni puo segnalarlo ai nostri Sportelli: saremo al fianco dei consumatori anche nei confronti del Garante”.

Strumenti di verifica e azioni a tutela di utenti e imprese

Per identificare la presenza di tracciatori invisibili nelle e-mail ricevute vi sono tre modalita principali: l’esame diretto del codice sorgente del messaggio, l’utilizzo di software di posta dotati di funzioni di rilevamento oppure l’impostazione del blocco automatico dei contenuti grafici remoti. Tramite la funzione di visualizzazione del codice originale disponibile sui principali servizi di posta elettronica, e possibile individuare riferimenti a immagini di dimensioni pari a 1×1 pixel collegate a domini terzi. Va evidenziato che la disattivazione del caricamento automatico delle immagini impedisce l’avvio del tracciamento, fermo restando che l’eventuale selezione dei link inseriti nel testo puo comunque comportare il reindirizzamento su server esterni.

I dispositivi di tracciamento risultano particolarmente diffusi nei messaggi promozionali, nelle newsletter periodiche e nelle comunicazioni automatizzate di sistema, quali conferme d’ordine o di iscrizione, mentre la presenza e estremamente ridotta nelle interazioni di posta ordinaria tra privati.

A fronte del nuovo quadro regolatorio, i destinatari di comunicazioni commerciali hanno la facolta di disabilitare il download automatico dei file multimediali, verificare l’effettiva richiesta del consenso da parte del mittente, procedere alla revoca di autorizzazioni precedentemente fornite e avvalersi dei diritti garantiti dal Regolamento europeo, compresi l’accesso, l’opposizione e la cancellazione dei dati. Qualora le richieste rivolte ai titolari del trattamento non ricevano adeguato riscontro, resta ferma la possibilita di presentare segnalazione all’Autorita Garante.

Parallelamente, le imprese sono tenute ad avviare un censimento completo delle piattaforme di e-mail marketing e dei relativi fornitori di servizi, distinguendo le tipologie di pixel che richiedono il consenso da quelle rientranti nelle deroghe previste dalla legge. Si rende inoltre necessario l’aggiornamento delle informative e del registro delle attivita di trattamento, unitamente alla predisposizione di modalita semplici e puntuali per l’esercizio della revoca. Tali verifiche devono comprendere la revisione delle clausole contrattuali sottoscritte con le societa che gestiscono l’invio massivo delle comunicazioni per conto dell’azienda.

Per ricevere assistenza o richiedere informazioni e possibile contattare l’associazione Codici tramite il numero di telefono 065571996, l’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org oppure l’utenza WhatsApp 3757793480.