La corte sportiva d’appello Nazionale 1^ sezione nell’udienza fissata per oggi 11 aprile 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo proposto dalla società Cosenza Calcio S.r.l in data 22.03.2022, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Rigione Michele, in relazione alla gara Spal/Cosenza del 5.04.2022 ridetermina la sanzione della squalifica in 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00
E sempre nell’udienza di oggi a seguito del reclamo proposto dalla società Cosenza Calcio S.r.l in data 22.03.2022, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Camporese Michele, in relazione alla gara Spal/Cosenza del 5.04.2022 è stata rideterminata la sanzione della squalifica in 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00.



