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In vigore il decreto “Salva-Casa”: regole semplificate per sanare irregolarità edilizie

Entra finalmente oggi in vigore il decreto Salva-Casa, una rivoluzione liberale che, dopo anni di attesa, semplifica la vita ai cittadini regolarizzando problemi minori che spesso impedivano di vendere la propria casa, oltretutto intasando gli uffici di inutile burocrazia.
Non solo: con questo decreto si supera il silenzio-dissenso, introducendo il concetto del silenzio-assenso: se l’Amministrazione non risponde entro i termini prestabiliti, l’istanza si considera accettata.
Dalle parole ai fatti, vince il buonsenso.
Così il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini sui social.

Come cambiano le regole per sanare le irregolarità edilizie

Il decreto salva casa agisce su quelle che vengono definite “piccole difformità” come un tramezzo spostato o una finestra posizionata diversamente rispetto alla planimetria dell’immobile. In particolare si condonano:

  • Lievi difformità formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
  • Difformità edilizie delle unità immobiliari risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione;
  • Parziali difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della “doppia conformità”.

Col decreto salva casa rientrano nella cosiddetta “edilizia libera” le vetrate panoramiche amovibili, le tende e altre opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Il provvedimento consente il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19.

Scatta la semplificazione dell’accertamento di conformità eliminando la doppia conformità (che d’ora in poi verrà richiesta solo nei casi più gravi).

Il silenzio-rigetto viene tramutato in silenzio-assenso: vale a dire che se l’amministrazione non risponde, entro i termini prestabiliti, l’istanza di sanatoria si considera accettata. I termini del silenzio assenso sono 45 giorni per i permessi in sanatoria e 30 giorni per la segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Tempi che sono estesi a 180 giorni se c’è un vincolo paesaggistico.

Il decreto amplia le “tolleranze costruttive ed esecutive” tra il 2% e 5% in base alla superficie dell’immobile. Secondo le nuove regole per gli interventi realizzati entro il 24 maggio, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se la discrepanza tra quanto realizzato e quanto dichiarato nel titolo edilizio resta contenuta entro delle percentuali che variano a seconda della superficie utile. Tale limite è del 2% per le unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 mq. Sale al 3% se la superficie varia tra i 300 e i 500 mq e si ferma al 4% se la superficie utile è compresa tra 100 e 300 mq. Infine, arriva al 5% in corrispondenza di una superficie utile inferiore a 100 mq.