Come cambiano le regole per sanare le irregolarità edilizie
Il decreto salva casa agisce su quelle che vengono definite “piccole difformità” come un tramezzo spostato o una finestra posizionata diversamente rispetto alla planimetria dell’immobile. In particolare si condonano:
- Lievi difformità formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
- Difformità edilizie delle unità immobiliari risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione;
- Parziali difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della “doppia conformità”.
Col decreto salva casa rientrano nella cosiddetta “edilizia libera” le vetrate panoramiche amovibili, le tende e altre opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Il provvedimento consente il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19.
Scatta la semplificazione dell’accertamento di conformità eliminando la doppia conformità (che d’ora in poi verrà richiesta solo nei casi più gravi).
Il silenzio-rigetto viene tramutato in silenzio-assenso: vale a dire che se l’amministrazione non risponde, entro i termini prestabiliti, l’istanza di sanatoria si considera accettata. I termini del silenzio assenso sono 45 giorni per i permessi in sanatoria e 30 giorni per la segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Tempi che sono estesi a 180 giorni se c’è un vincolo paesaggistico.
Il decreto amplia le “tolleranze costruttive ed esecutive” tra il 2% e 5% in base alla superficie dell’immobile. Secondo le nuove regole per gli interventi realizzati entro il 24 maggio, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se la discrepanza tra quanto realizzato e quanto dichiarato nel titolo edilizio resta contenuta entro delle percentuali che variano a seconda della superficie utile. Tale limite è del 2% per le unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 mq. Sale al 3% se la superficie varia tra i 300 e i 500 mq e si ferma al 4% se la superficie utile è compresa tra 100 e 300 mq. Infine, arriva al 5% in corrispondenza di una superficie utile inferiore a 100 mq.



