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Assegno di invalidità: garantito il minimo di 603 euro anche nel sistema contributivo

Con una sentenza emessa all’inizio di luglio, la Corte Costituzionale ha stabilito che l’assegno ordinario di invalidità non potrà più essere inferiore a 603 euro mensili, anche per i lavoratori rientranti interamente nel sistema contributivo, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995.

La Corte ha infatti dichiarato illegittimo il divieto di integrazione al minimo previsto dalla legge 335 del 1995, che finora escludeva i beneficiari dell’assegno di invalidità contributivo dalla possibilità di ricevere un’integrazione economica per raggiungere l’importo minimo garantito.

Secondo i giudici, questa esclusione non contribuiva alla sostenibilità del sistema previdenziale, dal momento che l’integrazione al minimo veniva già finanziata con risorse pubbliche (fiscalità generale), e non con i contributi versati dai lavoratori.

Inoltre, l’assegno ordinario di invalidità può servire molto prima dell’età pensionabile, e chi lo percepisce rischia di trovarsi senza altri sostegni economici, soprattutto se non ha accesso ad altri strumenti come l’assegno di inclusione, l’assegno unico, o il sussidio per invalidità civile.

La Corte ha evidenziato che questo assegno non è una “pensione anticipata”, ma una misura pensata per aiutare chi ha perso gran parte della propria capacità lavorativa e non ha potuto accumulare contributi sufficienti per una pensione dignitosa.

Alla luce di tutto ciò, la Corte ha concluso che equiparare l’assegno di invalidità alle pensioni contributive escludendolo dal minimo garantito viola l’articolo 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza sostanziale. Una decisione che segna un punto fermo a tutela dei diritti delle persone più fragili.