L’INPS ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione delle aliquote di rendimento nel calcolo delle pensioni retributive dei dipendenti pubblici iscritti alle principali Casse pensionistiche speciali, tra cui la CPDEL, la CPS, la CPI e la CPUG.
Le indicazioni si inseriscono nel quadro delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 162-165, legge 30 dicembre 2024, n. 207), che aggiornano i limiti ordinamentali per il pensionamento dei lavoratori del settore pubblico.
Limiti di età e permanenza in servizio
Dal 2025, il limite ordinamentale per la pensione di vecchiaia è fissato a 67 anni. Le amministrazioni pubbliche possono trattenere in servizio il personale fino a 70 anni, ma solo previo consenso del lavoratore e in presenza di esigenze organizzative. Questa misura consente una maggiore flessibilità nella gestione del personale, ma stabilisce regole precise sulle modalità di uscita e sul calcolo delle pensioni.
Aliquote di rendimento e deroghe
Le nuove aliquote di rendimento introdotte dalla legge di Bilancio 2024 non si applicano nei casi di pensionamento d’ufficio per raggiunti limiti di età o di servizio. La deroga continua a valere per le pensioni di vecchiaia liquidate dalle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, così come per i dipendenti di enti privatizzati ma ancora iscritti alla CPDEL.
Chi decide di dimettersi dopo essere stato trattenuto oltre i 67 anni e prima dei 70 anni potrà beneficiare della deroga. Al contrario, le dimissioni volontarie prima dell’età di vecchiaia comportano l’applicazione delle nuove aliquote di rendimento.
Casi particolari e tutela dei lavoratori precoci
Per i lavoratori che accedono alla pensione dopo aver fruito dell’APE sociale, la prestazione di vecchiaia (anche in cumulo) viene calcolata con le aliquote delle leggi del 1965 e 1986. In caso di pensione anticipata, le quote retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere ricalcolate secondo la legge di Bilancio 2024. Restano valide le tutele per i lavoratori precoci che hanno maturato e certificato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla data di decorrenza della prestazione.



