Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso (R.G. 944/2025) presentato dalla candidata Rossana Ferrante contro l’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio Comunale di Rende, svoltasi il 25 e 26 maggio 2025.
La ricorrente chiedeva l’annullamento parziale del verbale di proclamazione e la conseguente correzione del risultato elettorale, sostenendo un errore nell’applicazione dell’art. 73 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativo all’assegnazione dei seggi. In particolare, si chiedeva l’attribuzione di un consigliere in più alla lista “Partecipazione” (collegata al candidato sindaco Bilotti) a discapito della lista “Futuro” (collegata al candidato sindaco Ghionna), fatto che avrebbe portato all’elezione della ricorrente.
Il Rigetto del Ricorso
Il TAR, riunito in camera di consiglio il 16 dicembre 2025, ha ritenuto il ricorso non fondato e lo ha conseguentemente respinto.
La sentenza ha chiarito l’interpretazione del meccanismo di ripartizione dei seggi previsto dall’articolo 73, comma 8 e 9, del TUEL, ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale: in presenza di gruppi di liste collegate, si procede primariamente alla determinazione del numero di seggi spettanti al gruppo di liste e solo successivamente alla ripartizione interna dei seggi spettanti a ciascuna singola lista fino a concorrenza.
Il Collegio ha quindi confermato la correttezza della procedura seguita dall’amministrazione comunale nella proclamazione degli eletti.
Condanna alle Spese
A seguito del rigetto, il Tribunale Amministrativo Regionale ha condannato la ricorrente, Rossana Ferrante, al pagamento delle spese di giudizio in favore del controinteressato, Gianluca Garritano, nella misura di € 4.000,00, oltre oneri e spese come per legge. Il Comune di Rende, pur evocato, non si è costituito in giudizio.
La sentenza conferma in via definitiva l’attribuzione dei seggi e il risultato delle consultazioni elettorali del 2025 per il Comune di Rende.



