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Consiglio di Stato conferma scioglimento dell’ex amministrazione del Comune di Rende: respinto l’appello

Il Consiglio di Stato conferma lo scioglimento del Comune di Rende: respinto l’appello degli ex amministratori

Roma, 16 ottobre 2025 – Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha respinto l’appello presentato da alcuni ex amministratori del Comune di Rende, confermando integralmente la sentenza del TAR Lazio e la legittimità del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, adottato ai sensi dell’art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali.

Con la decisione pronunciata all’esito dell’udienza pubblica del 16 ottobre 2025, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto infondate tutte le censure sollevate dagli appellanti, ribadendo che lo scioglimento degli organi elettivi costituisce una misura di natura preventiva e cautelare, finalizzata a tutelare il corretto funzionamento dell’ente locale e a prevenire il condizionamento dell’attività amministrativa da parte della criminalità organizzata.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato come il provvedimento non richieda l’accertamento di responsabilità penali individuali, potendo fondarsi su un quadro indiziario composto da elementi concreti, univoci e rilevanti, valutati secondo il criterio del “più probabile che non” e in una visione complessiva e non atomistica.

Nel caso del Comune di Rende, il Collegio ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione ministeriale, evidenziando una serie di gravi irregolarità amministrative, tra cui anomalie nella gestione di appalti pubblici, rapporti con soggetti imprenditoriali destinatari di interdittive antimafia e criticità nella gestione di beni e servizi comunali. Tali elementi, nel loro insieme, sono stati considerati idonei a dimostrare una compromissione dell’imparzialità e del buon andamento dell’ente.

I giudici hanno inoltre escluso la violazione del principio del contraddittorio procedimentale, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la particolare delicatezza e riservatezza delle procedure di scioglimento giustifica una deroga alle ordinarie garanzie partecipative, ferma restando la tutela assicurata in sede giurisdizionale.

Respinte anche le doglianze relative agli esiti favorevoli di procedimenti penali, ritenuti non decisivi ai fini della legittimità della misura amministrativa, che può fondarsi su circostanze di fatto accertate indipendentemente dalle pronunce penali.

Con la sentenza, il Consiglio di Stato ha quindi confermato lo scioglimento del Consiglio comunale di Rende e condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno e del Comune di Rende.