A partire dal 1 luglio entrano in vigore le novità sulla previdenza complementare introdotte dall’ultima Manovra economica. La principale innovazione riguarda i lavoratori neo assunti nel settore privato, con l’esclusione dei lavoratori domestici, per i quali si attiva l’adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi di riferimento.
Qualora il contratto collettivo applicato non preveda un fondo specifico, l’iscrizione automatica avverrà presso il fondo Cometa, la forma pensionistica complementare destinata ai dipendenti dell’industria metalmeccanica. Questo meccanismo si attiva sin dal primo giorno di assunzione, ma resta ferma la possibilità per il lavoratore di esercitare il diritto di rinuncia entro 60 giorni.
Il superamento del silenzio-assenso e la gestione dei contributi
Il nuovo impianto normativo segna il superamento della precedente disciplina basata sul silenzio-assenso. Attraverso il canale dell’adesione automatica, confluiscono nel fondo pensione il Trattamento di fine rapporto (Tfr) maturando, la quota contributiva a carico del datore di lavoro e quella a carico del lavoratore.
Si registra un cambiamento significativo anche sul fronte delle strategie di investimento: le risorse derivanti dall’adesione automatica non vengono più destinate di default al comparto garantito, bensì collocate nel comparto più coerente con l’orizzonte temporale residuo del lavoratore e con la sua età anagrafica.
Per quanto concerne il contributo a carico del dipendente, questo non risulta obbligatorio nell’ipotesi in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta sia inferiore al valore dell’assegno sociale Inps, che per il 2026 è pari a 546,24 euro per 13 mensilità.
Maggiore flessibilità per le prestazioni e regole per i successivi contratti
Le nuove disposizioni introducono opzioni più elastiche per l’utilizzo del montante accumulato. Al momento del pensionamento, la liquidazione interamente in capitale rimane accessibile per i soggetti che non raggiungono una determinata soglia complessiva, variabile in funzione dell’età e del momento del pensionamento. Accanto alla tradizionale rendita vitalizia, la riforma prevede lo sviluppo di soluzioni alternative quali rendite temporanee per una durata definita, prestazioni frazionate o programmate distribuite nel tempo, e formule miste che combinano un capitale iniziale e una rendita successiva.
Per i lavoratori con contratti successivi alla prima assunzione, la normativa stabilisce precisi doveri informativi in capo all’azienda al momento del nuovo inserimento. Il datore di lavoro è tenuto a illustrare gli accordi collettivi vigenti in materia di previdenza complementare e a verificare le scelte previdenziali precedentemente effettuate dal dipendente.
Se il lavoratore risulta già iscritto a una forma pensionistica, l’azienda deve informarlo della facoltà di indicare, entro 60 giorni dall’assunzione, a quale fondo destinare il Tfr maturando. In assenza di una esplicita indicazione entro i termini, si applica nuovamente il meccanismo di adesione automatica.



