Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo disegno di legge sulla Sicurezza, un pacchetto di interventi focalizzato sulla prevenzione del disagio giovanile, sul contrasto ai fenomeni di violenza urbana e sul potenziamento degli strumenti operativi a tutela delle forze dell’ordine.
Il provvedimento, intitolato “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del ministero dell’Interno”, è stato illustrato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine della riunione governativa.
Estensione del fermo preventivo ai minorenni
La novità di maggior rilievo è rappresentata dall’estensione del fermo di prevenzione anche ai soggetti minorenni. La misura trova applicazione nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate a prevenire reati che possano pregiudicare l’ordine pubblico, con particolare attenzione alle zone a elevata frequentazione, come i luoghi della movida.
Il fermo potrà essere disposto nei confronti dei giovani ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, ad esempio qualora vengano trovati in possesso di armi o di strumenti atti a offendere che facciano presumere una possibile condotta criminosa.
Il ruolo della polizia locale nelle attività di prevenzione
Il ministro Piantedosi ha fornito chiarimenti circa l’apporto della polizia locale in questo specifico ambito, escludendo che si tratti dell’attribuzione di una competenza inedita ed esclusiva. Il fermo preventivo permane come una prerogativa riservata agli agenti di pubblica sicurezza, una qualifica che include anche gli operatori della polizia locale nel momento in cui risultano impiegati in servizi dedicati con tale funzione.
Contrasto alla malamovida e divieto di aggregazione
All’interno del ddl trova spazio uno strumento inedito per arginare la malamovida e i fenomeni di degrado nelle città. Il questore avrà la facoltà di emettere un particolare avviso orale contenente il divieto di aggregazione all’interno di contesti specifici, qualora la presenza dei soggetti interessati costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza. L’intervento mira a disinnescare sul nascere la formazione di gruppi dediti a episodi di violenza.
Arresto differito per i danneggiamenti di gruppo
Sul fronte del codice penale, il disegno di legge introduce una modifica sostanziale per il reato di danneggiamento. L’istituto dell’arresto differito in flagranza viene esteso anche alle ipotesi in cui il danneggiamento sia compiuto da gruppi composti da almeno 5 persone, operando in sinergia con quanto previsto dall’articolo 112 del codice penale.
Esclusione del risarcimento in caso di reazione della vittima
Un’ulteriore revisione interessa il codice civile e la disciplina del risarcimento del danno. La disposizione stabilisce l’esclusione del diritto al risarcimento qualora l’evento dannoso si realizzi durante la consumazione di determinati reati da parte del soggetto che subisce la reazione.
La valutazione sulla rilevanza penale della condotta rimane in ogni caso impregiudicata. La norma fa riferimento a reati di particolare gravità, tra cui la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni, la violenza sessuale di gruppo, il furto in abitazione e il furto con strappo.
Procedibilità d’ufficio per le lesioni alle forze dell’ordine
L’ultimo asse del provvedimento riguarda la tutela fisica degli operatori di polizia. Viene introdotta la procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni personali commesso ai danni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’esercizio delle loro funzioni. La riforma supera il precedente regime che, per le lesioni lievi o lievissime, subordinava l’azione penale alla presentazione della querela da parte della vittima.



