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Riace commissariata, la Prefettura replica a Lucano:: «Nessuna macchina del fango, decisione legata al bilancio»

La Prefettura di Reggio Calabria ha inteso fare chiarezza sulla situazione amministrativa e finanziaria del Comune di Riace, replicando alle affermazioni del sindaco Domenico Lucano. Le accuse relative a presunte macchinazioni e macchine del fango nei confronti dell’amministrazione comunale sono state respinte dall’Ufficio territoriale del Governo, che attraverso una nota ufficiale ha ripercorso i passaggi procedurali culminati nella nomina prima di un commissario ad acta e successivamente di un commissario prefettizio. La linea seguita trova il proprio fondamento normativo nel Testo unico degli enti locali, con un riferimento specifico alle disposizioni che regolano la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L’obbligo di salvaguardia e la diffida dell’Ufficio territoriale

Il quadro istituzionale richiamato dalla Prefettura poggia sull’articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000. Tale norma impone ai Comuni di approvare entro il 31 luglio di ciascun anno una deliberazione mirata alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica degli equilibri finanziari. Nel caso specifico del Comune di Riace, l’ente non avrebbe ottemperato all’adempimento nei termini previsti. Di conseguenza, la Prefettura era intervenuta trasmettendo una specifica diffida in data 17 agosto 2026, registrata con protocollo numero 87806, senza tuttavia riscontrare l’adozione del provvedimento richiesto.

La verifica del commissario ad acta e il parere dei revisori

La situazione ha registrato una svolta il 23 ottobre 2026, quando il commissario ad acta nominato dall’Ufficio territoriale ha depositato la propria deliberazione al termine dell’istruttoria contabile. L’esame condotto ha evidenziato l’impossibilità di attestare il permanere degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio finanziario in corso, applicando i parametri stabiliti dall’ordinamento. Tale conclusione è maturata anche in forza del parere contrario formulato dal Revisore dei conti del Comune. La mancanza dei presupposti tecnico-contabili ha precluso l’adozione del provvedimento sostitutivo di salvaguardia.

La procedura di scioglimento e l’arrivo del commissario prefettizio

L’ordinamento vigente equipara la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio finanziario all’omessa approvazione del bilancio di previsione. Il riferimento normativo è contenuto nel comma 4 dell’articolo 193, che richiama l’articolo 141 dello stesso testo unico. Sulla base di questi presupposti giuridici, e nelle more del completamento delle procedure per lo scioglimento degli organi elettivi, è stata disposta la nomina di un commissario prefettizio. La gestione dell’ente locale passa così temporaneamente nelle mani del commissario incaricato di guidare l’amministrazione comunale nella fase transitoria.