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Sentenza storica del TAR Calabria: ricalcolo del TFS per le forze dell’ordine, Inps condannata

Una pronuncia destinata a tracciare un solco profondo nella giurisprudenza previdenziale è stata emessa dalla Sezione Staccata di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale.

Con la sentenza numero 38/2026, i magistrati hanno accolto il ricorso presentato da quattordici ex esponenti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Al centro del contendere, il diritto al ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) attraverso l’integrazione dei sei scatti stipendiali nella base pensionabile.

La battaglia legale guidata dallo studio Tamborino

La difesa dei ricorrenti è stata curata dall’avvocato Fabio Tamborino, con studio a Corigliano-Rossano, il quale ha imperniato il ricorso sull’applicazione dell’articolo 6-bis del Decreto Legge numero 387/1987. Tale normativa disciplina una maggiorazione economica sulla base di calcolo della buonuscita per il personale delle Forze di Polizia che termina il servizio a domanda, purché siano stati raggiunti i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile.

L’INPS aveva inizialmente negato l’accesso al beneficio, opponendo una serie di ostacoli formali e procedurali. Tra le eccezioni sollevate dall’istituto figuravano la presunta mancanza di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto e contestazioni circa la tempestività della domanda di pensionamento presentata dai lavoratori.

Il Tribunale Amministrativo smonta le tesi dell’INPS

Il collegio giudicante, presieduto da Caterina Criscenti con Domenico Gaglioti nel ruolo di estensore, ha rigettato sistematicamente le argomentazioni dell’ente di previdenza. Il TAR ha chiarito, in primo luogo, che l’INPS è il solo soggetto obbligato all’erogazione dell’indennità di buonuscita, rendendo vano il tentativo dell’ente di trasferire la responsabilità alle amministrazioni di appartenenza degli ex agenti.

Un passaggio fondamentale della sentenza riguarda i termini di presentazione della domanda. I giudici hanno stabilito che il mancato rispetto della scadenza procedurale del 30 giugno non può in alcun modo inficiare un diritto sostanziale che deriva dallo status del lavoratore. Inoltre, il Tribunale ha definito “inconferente” il richiamo dell’INPS a una possibile incostituzionalità per violazione dei bilanci pubblici, ribadendo la preminenza di una norma specifica a tutela di chi ha servito lo Stato nelle forze dell’ordine.

Gli effetti della decisione e il diritto agli arretrati

La decisione del Tribunale Amministrativo si traduce in un obbligo immediato per l’INPS: l’istituto dovrà procedere al ricalcolo delle indennità includendo i sei scatti stipendiali. Oltre all’adeguamento del trattamento, l’ente è stato condannato alla corresponsione delle differenze economiche maturate nel tempo, integrate dagli interessi legali spettanti ai quattordici ricorrenti.

L’orientamento espresso dai magistrati reggini consolida il principio per cui il beneficio dei sei scatti non rappresenta una concessione discrezionale, bensì una componente fissa e integrante del trattamento economico. La sentenza ripristina così la corretta applicazione dei parametri previdenziali per il personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile che militare.