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Covid-19 Cosenza: triste primato per San Lucido, 52 contagi. La tabella dell’asp con tutti i comuni

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Dalla tabella emanata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, si evince come ancora in testa alla classifica per i casi positivi da Covid-19 ci sia San Lucido, con 52 persone infette dal maledetto virus.

Quattro i deceduti residenti nella cittadina del tirreno cosentino.

La presidente della regione Jole Santelli, anche nell’ultima ordinanza emanata nella serata di ieri, ha ribadito che per il comune di San Lucido rimarrà vigente l’ordinanza n. 27 del 09 aprile 2020 con la quale la governatrice ordina:

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, e a quanto previsto nell’Ordinanza n. 11/2020 prorogata, da ultimo con l’Ordinanza n. 25/2020, nel territorio del Comune di San Lucido:
1. il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti, ad esclusione degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, le forze dell’Ordine. I titolari e/o legali rappresentanti delle attività – consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020, 22 marzo e 1 aprile 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse – ubicate fuori dal territorio del Comune di San Lucido, dovranno dimostrare che lo spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Le misure di cui sopra non si applicano alle categorie di cui all’art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. L’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale per tutte le persone i cui spostamenti all’interno del Comune e fuori da esso siano consentiti.
3. Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Cosenza assicura il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle di altri Comuni.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.