di Massimo Mastruzzo*
Con la sentenza n. 192 del 14 novembre 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge n. 86/2024 sull’autonomia differenziata, segnando un punto fermo nel dibattito su un tema che rischia di compromettere i principi di uguaglianza e coesione nazionale sanciti dalla Costituzione.
La Corte ha chiarito alcuni aspetti fondamentali:
Inammissibilità dell’impugnazione dell’intera legge: la Corte ha ritenuto non fondata la questione sull’intera norma, ma ha accolto i ricorsi su singole disposizioni.
Incostituzionalità della devoluzione “per materie”: la devoluzione può riguardare solo specifiche funzioni legislative e amministrative, non intere materie. Deve essere giustificata secondo il principio di sussidiarietà.
Illegittimità della delega per la definizione dei LEP: la norma che attribuiva al Governo una delega per la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni è stata giudicata incostituzionale.
Violazione nell’estensione alle Regioni a statuto speciale: la previsione che estendeva l’autonomia differenziata anche a queste Regioni è stata annullata.
Interpretazione costituzionalmente orientata: la Corte ha salvato altre disposizioni, tra cui l’iniziativa legislativa, che non può essere riservata esclusivamente al Governo.
Nonostante la chiarezza della pronuncia della Consulta, il ministro Roberto Calderoli continua a tentare di riaprire la partita dell’autonomia differenziata, cercando di aggirare le censure costituzionali attraverso interpretazioni favorevoli e scorciatoie procedurali.
Dichiarazioni pubbliche e iniziative recenti lasciano intendere una volontà di proseguire a tutti i costi, forzando i limiti stabiliti dalla Corte. In particolare, Calderoli ha annunciato l’intenzione di firmare pre-intese con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, su materie come sanità, previdenza, protezione civile e professioni, prima della definizione parlamentare dei LEP.
Tale condotta rappresenta un grave strappo al quadro costituzionale: come chiarito dalla Consulta, i LEP devono essere determinati dal Parlamento, non possono essere oggetto di trattative separate fra Governo e singole Regioni. Le pre-intese, in assenza di tale base normativa, non solo sono prive di valore giuridico, ma costituiscono un abuso di potere esecutivo ai danni delle prerogative legislative.
Non si tratta solo di un disallineamento tecnico, ma di un chiaro indirizzo politico. Le dichiarazioni rilasciate dal ministro Calderoli durante la manifestazione della Lega al Monviso – in cui ha rievocato con nostalgia la “dichiarazione d’indipendenza della Padania” – sono inquietanti, perché evocano un’idea di Nazione a geometria variabile, dove l’interesse particolare può prevalere sulle regole condivise.
Affermazioni come “quando vuoi una cosa, la ottieni anche al di là della Corte costituzionale” pongono un serio problema di rispetto dell’ordinamento democratico e sembrano sottintendere una disponibilità a superare perfino i limiti della legge.
Firmare pre-intese su sanità e previdenza prima della determinazione dei LEP significa ignorare la riserva di legge parlamentare, in violazione:
dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (competenza esclusiva statale sui LEP);
del principio di eguaglianza tra i cittadini (art. 3);
dell’unità giuridica ed economica della Repubblica (artt. 5 e 120);
e configura un eccesso di potere esecutivo, lesivo del ruolo del Parlamento.
Mentre molti partiti nazionali si dimostrano ambigui, se non complici – basti pensare all’atteggiamento favorevole del presidente Bonaccini in Emilia-Romagna – il MET continuerà a vigilare attentamente su ogni tentativo di aggiramento delle regole costituzionali. Non si tratta solo di una battaglia giuridica o politica, ma della difesa dell’unità e dell’uguaglianza sostanziale tra i cittadini italiani, ovunque essi vivano.
*Direttivo nazionale MET
Movimento Equità Territoriale



