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Nuove regole per Naspi, Dis-Coll e Iscro: la stretta del governo sulle politiche attive del lavoro

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un decreto-legge che segna un punto di svolta nelle politiche attive del lavoro, introducendo regole più stringenti e condizionalità per i beneficiari delle indennità di disoccupazione come Naspi, Dis-Coll e Iscro.

L’obiettivo è quello di legare in modo indissolubile il mantenimento del sostegno economico all’impegno attivo nella ricerca di una nuova occupazione.

Siisl al centro della riforma: iscrizione obbligatoria

Il fulcro operativo di questa riforma è la piattaforma digitale Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa). L’iscrizione a questa piattaforma non è più una scelta, ma un obbligo per i percettori degli assegni. I beneficiari sono tenuti a caricare il proprio curriculum vitae e, soprattutto, a sottoscrivere il Patto di attivazione digitale.

L’inosservanza di tale obbligo comporta conseguenze immediate: si rischia una decurtazione della mensilità e, in caso di persistenza della mancata adesione, la decadenza completa dall’assegno.

Patto di servizio e Centro per l’impiego: requisiti imprescindibili

Dopo l’iscrizione digitale, i percettori di Naspi e Dis-Coll hanno l’obbligo di recarsi presso il Centro per l’impiego territoriale per firmare il Patto di servizio personalizzato entro quarantacinque giorni.

La presenza fisica a questo appuntamento è considerata un requisito imprescindibile per continuare a percepire il sussidio. Un’assenza non giustificata comporterà l’immediata perdita dell’assegno di disoccupazione.

Offerta di lavoro “idonea”: i quattro parametri vincolanti

La parte più incisiva della riforma riguarda la gestione delle offerte di lavoro proposte tramite la piattaforma. Un’offerta è definita vincolante se rispetta simultaneamente quattro parametri di idoneità:

  • Settore coerente con il profilo del disoccupato.
  • Mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte.
  • Retribuzione pari o superiore a quella dell’ultimo rapporto di lavoro.
  • Sede di lavoro entro 20 chilometri dall’ultimo impiego.

Il rifiuto di un’offerta che soddisfi tutti e quattro i criteri comporta la decadenza immediata dall’assegno, senza possibilità di ricorrere a una seconda opportunità.

Flessibilità limitata per offerte meno vantaggiose

Nel caso in cui una proposta lavorativa non soddisfi pienamente tutti i requisiti, ma mantenga comunque una coerenza con il profilo del disoccupato, la normativa prevede un margine di flessibilità ridotto. Vengono consentiti fino a due rifiuti senza conseguenze dirette sulla prestazione.

Tuttavia, al terzo rifiuto, l’accettazione dell’offerta diventa obbligatoria, pena la perdita definitiva del sussidio. Questo meccanismo mira a bilanciare la necessità di un rapido reinserimento con la tutela di condizioni lavorative accettabili.

Ricorsi e tempi di attesa

I percettori che subiscono la decadenza dall’assegno conservano la possibilità di presentare ricorso, adducendo motivazioni di natura personale o familiare che abbiano impedito l’accettazione dell’offerta. L’esito del ricorso non è, però, scontato.

In caso di conferma della perdita del sussidio, il soggetto dovrà attendere due mesi prima di poter inoltrare una nuova richiesta per l’indennità.

La riforma rappresenta un cambiamento di paradigma nelle politiche del lavoro, adottando un approccio di condizionalità stringente. L’efficacia con cui queste nuove regole riusciranno a tradursi in un concreto e dignitoso reinserimento lavorativo per i disoccupati sarà il banco di prova principale della normativa.