La Sezione seconda giurisdizionale centrale d’Appello della Corte dei Conti ha riformato integralmente la sentenza di primo grado riguardante il presunto danno erariale legato alla gestione dei finanziamenti per l’accoglienza dei migranti in Calabria negli anni 2011 e 2012. Con la sentenza numero 129/2026, depositata il 6 agosto, i giudici contabili hanno accolto gli appelli riuniti, dichiarando prescritta l’azione di responsabilità amministrativa promossa dalla Procura. Tra i soggetti interessati dalla decisione figurano Domenico “Mimmo” Lucano, Giovanni Manoccio e Gennaro Capparelli.
Le motivazioni sulla decorrenza dei termini
Al centro della pronuncia vi è il superamento dei termini di legge per l’esercizio dell’azione da parte della Procura contabile. Secondo la ricostruzione del collegio giudicante, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite il soggetto attuatore dell’emergenza, disponeva già nel 2012 degli elementi necessari per conoscere i fatti ritenuti dannosi, periodo in cui vennero erogati i pagamenti relativi ai progetti di accoglienza.
Di conseguenza, gli inviti a dedurre notificati tra aprile e giugno del 2021 sono stati considerati tardivi. La Corte ha inoltre escluso la presenza di elementi volti a dimostrare un occultamento doloso del danno, elemento che avrebbe potuto giustificare un differimento della decorrenza della prescrizione. Viene inoltre precisato che il verdetto poggia esclusivamente sui tempi dell’azione giurisdizionale e non entra nel merito delle contestazioni mosse in origine dalla Procura.
L’annullamento delle condanne del primo grado
La decisione d’appello annulla quanto stabilito nel 2024 dalla Sezione giurisdizionale della Calabria. La sentenza di primo grado aveva disposto condanne al risarcimento per diversi milioni di euro a carico di amministratori pubblici, cooperative e associazioni del territorio.
Tra le posizioni principali vi era quella di Mimmo Lucano, per il quale era stato stabilito un risarcimento superiore a 530.000 euro in solido con altri soggetti. L’esito del giudizio di secondo grado azzera le sanzioni pecuniarie disposte nella precedente pronuncia.
La disciplina normativa e i limiti della sentenza
Nelle motivazioni della sentenza, i giudici hanno analizzato anche l’impatto della modifica legislativa introdotta nel 2026 in materia di prescrizione, concludendo che tale novità non ha influito sull’esito del processo. L’azione della Procura, infatti, risultava già prescritta sulla base della normativa previgente.
La Corte ha dunque dichiarato estinta l’azione di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di tutti gli appellanti, disponendo la compensazione delle spese per il secondo grado di giudizio. La pronuncia si riferisce unicamente al procedimento dinanzi alla magistratura contabile e rimane distinta dalle altre vicende giudiziarie che hanno interessato l’esperienza del modello di accoglienza di Riace.



