Le Questure mantengono un pieno potere discrezionale nel respingere le richieste di licenza per la raccolta delle scommesse qualora il richiedente presenti frequentazioni strette con soggetti pregiudicati per reati gravi, anche nei casi in cui il diretto interessato risulti del tutto incensurato. Questa misura di prevenzione, fondamentale per arginare il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco pubblico, è stata ribadita con fermezza dal Consiglio di Stato. I giudici amministrativi di secondo grado hanno infatti accolto il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno contro una precedente pronuncia del Tar Calabria.
La vicenda trae origine dal diniego opposto dalla Questura nei confronti di un residente di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia. L’uomo, pur avendo la fedina penale pulita, la proprietà di un immobile e un reddito regolare, si era visto negare l’autorizzazione a causa dei gravi precedenti penali a carico dei genitori e di altre frequentazioni con soggetti ritenuti socialmente pericolosi. In primo grado, il Tar Calabria aveva annullato il provvedimento della Questura, sostenendo che la condizione di incensurato e la stabilità economica del richiedente fossero elementi sufficienti a garantire il rilascio del titolo autorizzatorio.
La decisione è stata tuttavia ribaltata dai giudici di Palazzo Spada, i quali hanno chiarito che la valutazione della “buona condotta” non può limitarsi all’assenza di condanne penali in capo al singolo richiedente, ma deve estendersi al suo contesto relazionale e familiare. Nel settore delle scommesse, considerato ad alto rischio di condizionamento criminale, il semplice requisito dell’incensuratezza individuale può quindi non bastare, confermando la legittimità delle valutazioni prudenziali effettuate dalle forze dell’ordine a tutela della legalità.



