Il Giudice di Pace di Castrovillari ha stabilito la responsabilità esclusiva di ANAS Spa per l’incidente avvenuto nel novembre 2022 sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in località Campotenese, nel comune di Morano Calabro (CS).
Un automobilista, A. G., ha ottenuto il risarcimento integrale per i danni materiali subiti dalla sua vettura a causa dell’impatto con un cane randagio sulla carreggiata.
La sentenza, che accoglie integralmente il ricorso, riafferma il dovere del gestore stradale di garantire la sicurezza su arterie ad alta percorrenza.
Il fatto: l’impatto inevitabile
La vicenda risale al novembre di due anni fa. A. G., alla guida della sua auto con la famiglia, si è trovato improvvisamente un grosso cane che attraversava l’autostrada. Nonostante il tentativo di evitare l’animale con una brusca frenata, l’impatto è stato inevitabile. L’animale è deceduto e l’auto ha riportato danni per quasi 7.000 euro. Fortunatamente, gli occupanti sono rimasti illesi.
Assistito dall’avvocato Erica Pranno, A. G. ha citato in giudizio ANAS Spa in qualità di proprietaria e custode della strada, ritenendola responsabile per la mancata o inadeguata recinzione che aveva permesso l’ingresso del cane sulla carreggiata. In subordine, la richiesta di risarcimento è stata estesa anche all’ASP e al Comune di Morano Calabro.
La difesa dei convenuti
ANAS Spa ha rigettato ogni accusa, sostenendo che l’evento fosse imprevedibile e attribuendo la responsabilità agli enti preposti alla gestione del randagismo. Anche l’ASP e il Comune hanno cercato di esimersi da ogni responsabilità:
- L’ASP ha rivendicato un ruolo limitato esclusivamente alle operazioni di accalappiamento.
- Il Comune di Morano Calabro ha eccepito la sua incompetenza sul tratto autostradale e ha persino messo in discussione la condotta di guida dell’automobilista.
La decisione del Giudice di Pace
Il Giudice di Pace di Castrovillari, tuttavia, ha accolto le tesi del conducente. La decisione si fonda sul principio che, su una sede stradale delimitata e destinata alla percorrenza veloce come l’autostrada, il gestore (in questo caso ANAS) ha il dovere di garantire la sicurezza impedendo l’accesso di agenti esterni, inclusi gli animali.
Le prove documentali e testimoniali presentate dall’automobilista, tra cui foto che mostravano l’assenza di adeguate recinzioni nel punto dell’incidente, unite alla dimostrazione della guida prudente di A. G., hanno confutato le difese di ANAS e degli altri enti.
Per il Giudice, l’omessa o insufficiente vigilanza da parte di ANAS ha costituito la causa diretta e determinante del sinistro. Di conseguenza, ANAS Spa è stata condannata a risarcire per intero i danni materiali subiti dall’automobilista.
Questa sentenza rappresenta un importante punto a favore degli automobilisti coinvolti in incidenti causati da animali in autostrada, ribadendo con forza l’obbligo del gestore di mantenere l’infrastruttura in condizioni di sicurezza.



