Il divieto di utilizzo degli smartphone nelle scuole italiane è ormai una realtà consolidata, ma tra i banchi restano aperti dubbi operativi: il docente può trattenere il telefono di uno studente? A fare chiarezza è il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani, che ha analizzato la questione alla luce delle recenti circolari ministeriali e delle norme vigenti.
Il quadro normativo: divieto totale per ogni ordine e grado
La normativa ha subito un’accelerazione decisiva negli ultimi mesi. Se la nota ministeriale del luglio 2024 aveva già vietato i cellulari nel primo ciclo d’istruzione, la disposizione del 16 giugno 2025 ha esteso il divieto anche alle scuole superiori a partire dal 1° settembre scorso. Il divieto è perentorio: riguarda l’intero orario scolastico, comprese le pause, i corridoi e i momenti di sorveglianza, con deroghe ammesse solo per documentate esigenze didattiche o disabilità.
La distinzione tra “sequestro” e “consegna temporanea”
Molti insegnanti si chiedono se sia legittimo “sequestrare” il dispositivo a chi viola le regole. Il Coordinamento chiarisce un punto fondamentale: i docenti non hanno poteri di sequestro tecnico-giuridico, prerogativa che spetta solo all’autorità giudiziaria o alla polizia. Parlare di sequestro a scuola è quindi improprio.
Tuttavia, l’ordinamento consente l’adozione di misure educative. Se il regolamento d’istituto lo prevede espressamente, il docente può richiedere la consegna temporanea del telefono. Tale misura deve essere:
- Disciplinata chiaramente dal regolamento interno.
- Non coercitiva (non si può sottrarre il bene con la forza).
- Finalizzata al ripristino del clima educativo.
Cosa fare in caso di rifiuto dello studente?
In caso di violazione, il docente è pienamente legittimato a richiamare lo studente, ordinare lo spegnimento del dispositivo e attivare le sanzioni disciplinari (nota sul registro o segnalazione). Se lo studente rifiuta di consegnare il telefono nonostante il regolamento lo preveda, l’insegnante non deve mai ricorrere ad azioni fisiche o forzate, ma limitarsi ad aggravare la procedura disciplinare prevista per l’insubordinazione.
Privacy e responsabilità educativa
Un ulteriore profilo di rischio riguarda la privacy: l’uso dei telefoni per scattare foto o registrare video in classe può determinare violazioni gravissime dei diritti fondamentali e del Regolamento UE (GDPR). In questo senso, il Coordinamento sottolinea che la risposta scolastica deve basarsi su regole condivise con le famiglie e su una costante educazione digitale.
La scuola, conclude l’associazione, non deve rinunciare alla fermezza, ma deve esercitarla sempre nel rispetto della legge. Solo attraverso regolamenti d’istituto trasparenti e coerenti il divieto potrà essere percepito come una scelta educativa consapevole e non come un mero atto punitivo.



