Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato una nuova ordinanza, la numero 93 con la quale recepisce il nuovo Dpcm del Governo e revoca in Calabria le zone rosse esclusivamente per i Comuni di Cardeto (RC), Pallagorio (KR), S. Costantino Calabro (VV) per i quali restano in vigore le nuove disposizioni.
Ritorno in aula
Dal 7 gennaio 2021, l’attività̀ didattica in presenza è garantita per il 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
Coprifuoco e attività commerciali
Resta il divieto di limitazione agli spostamenti nella fascia oraria 22.00 – 5.00 che, per la sola giornata del 31 dicembre 2020, è prolungata fino alle ore 7.00 del successivo 1° gennaio 2021. Prevista la chiusura, nelle giornate prefestive e festive degli esercizi commerciali presenti all’interno, oltre che dei mercati e dei centri commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, dei raggruppamenti di esercizi commerciali e delle altre strutture a essi assimilabili, salvo le attività̀ dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, che è consentita fino alle ore 21.00;
Ristorazione e impianti sciistici
dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che potranno riaprire, per gli sciatori amatoriali, previa adozione delle linee guida delle Regioni, dal 7 gennaio 2020.
Per chi viene dall’estero
dal 10 dicembre 2020, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più̀ Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 al DPCM 3 dicembre 2020, fermo restando l’obbligo di registrazione-censimento sul sito regionale, le persone fisiche dovranno essere in possesso dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso e, quindi in territorio estero, a tampone risultato negativo. In mancanza dovrà applicarsi l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni; sono fatti salvi i voli “COVID-tested”.
Sospensione dei ricoveri in elezione e contact tracing
Si dispone la proroga dell’efficacia di quanto disposto al punto 2 dell’Ordinanza n. 82/2020 come prorogata con l’Ordinanza n. 88/2020, riguardo la sospensione dei ricoveri in elezione e, quindi, differibili, all’interno delle Strutture Ospedaliere pubbliche, sia di area medica, che di area chirurgica – ivi compresi quelli in intramoenia –confermando che siano fatte salve le prestazioni esplicitamente escluse dal provvedimento in parola e tenendo conto dell’intervenuta vigenza del DPCM 3 dicembre 2020. Si dispone a carico dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali e di tutte le Strutture territoriali e Ospedaliere, interessate dal processo diagnostico, di sorveglianza, cura e di
contact tracing di COVID-19, il quotidiano utilizzo della piattaforma di monitoraggio integrato gestita dall’Istituto Superiore di Sanità e della piattaforma di reportistica regionale gestita dalla Protezione Civile, facendo obbligo del caricamento giornaliero dei dati COVID-19, sia in termini di numerosità che di qualità e completezza, in linea con quanto previsto dal sistema di monitoraggio nazionale.
Restano inoltre in vigore il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è sempre raccomandato fortemente il corretto uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Restano in vigore le sanzioni collegate



