La Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento delle linee guida destinate al settore del trasporto aereo, definendo un quadro più rigido per la tutela dei diritti dei passeggeri all’interno dell’Unione. Il documento chiarisce in modo inequivocabile i limiti operativi delle compagnie di bandiera, stabilendo che il prezzo pattuito al momento della transazione iniziale rappresenta un vincolo contrattuale definitivo.
Il divieto di sovrapprezzi sul carburante
Uno dei punti centrali del monito europeo riguarda l’impossibilità per i vettori di modificare il costo del titolo di viaggio dopo l’emissione. Le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo del biglietto aereo già acquistato semplicemente perché il carburante è risultato più costoso di quanto previsto. Questa direttiva pone fine alla pratica di addebitare costi aggiuntivi legati alle oscillazioni di mercato del cherosene, stabilendo che in nessun caso possono essere richiesti versamenti extra una volta conclusa l’operazione d’acquisto.
Disciplina dei rimborsi e delle cancellazioni
Le nuove disposizioni ribadiscono la necessità di assicurare sempre i rimborsi dei biglietti. La normativa prevede una sola eccezione per le compagnie, che possono essere esentate dall’indennizzo e dall’eventuale risarcimento solo se riescono a dimostrare che la cancellazione è stata causata da circostanze straordinarie, come ad esempio una carenza locale di carburante non prevedibile.
Gestione dei ritardi prolungati e assistenza
Per quanto concerne i disservizi temporali, le linee guida fissano a 5 ore la soglia critica del ritardo. Quando viene raggiunto questo limite, il passeggero ha la facoltà di rinunciare al volo senza incorrere in penali, ottenendo il rimborso del prezzo per la parte del viaggio non effettuata. Durante l’attesa prolungata nello scalo, resta fermo l’obbligo per il vettore di fornire adeguata assistenza in aeroporto.
Obbligo di riprotezione e risarcimenti aggiuntivi
In caso di volo cancellato, le compagnie sono tenute a garantire soluzioni alternative per permettere al viaggiatore di raggiungere la destinazione finale oppure di rientrare al punto di partenza. Per le cancellazioni comunicate all’ultimo minuto, il sistema normativo europeo prevede, oltre alla restituzione dell’importo speso per il titolo di viaggio, anche l’erogazione di un risarcimento economico per il disagio subìto.



